Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/66: Legge federale concernente agevolazioni amministrative e misure di sgravio del bilancio della Confederazione · 18 pagine
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In virtù della nuova base legale, le autorità di perseguimento penale possono quindi, nell’ambito dei propri compiti legali, eseguire tali analisi direttamente nel sistema di trattamento senza costi aggiuntivi.
Integrando l’analisi dei dati nell’ambiente della Confederazione già esistente (sistema di trattamento del Servizio SCPT), le autorità di perseguimento penale della Confederazione e dei Cantoni possono trattare i dati in modo più semplice e migliorarne la qualità. Ciò rappresenta uno sgravio notevole soprattutto per le autorità cantonali di perseguimento penale, che non devono più esportare i dati e incaricare terzi della relativa analisi o acquistare propri software per l’analisi dei dati.
Art. 23 Modalità di rilevamento dei dati e della fornitura di informazioni
La formulazione del testo di legge vigente non corrisponde più ai processi tecnici attuali. Al momento i dati di cui agli articoli 21 e 22 LSCPT sono prevalentemente disponibili mediante procedura di richiamo nel sistema di trattamento del Servizio SCPT per le autorità di cui all’articolo 15. Soltanto in casi eccezionali i dati vengono ancora trasmessi alle autorità abilitate a disporre la sorveglianza mediante comunicazione (per e-mail, posta, telefono ecc.). Per questo motivo è necessario adeguare il testo di legge.
Nella LSCPT la regolamentazione degli emolumenti viene ora raggruppata in una sezione. La disposizione relativa alla possibilità di comunicare gratuitamente le informazioni di cui agli articoli 21 e 22 LSCPT (vigente art. 23 cpv. 3) viene quindi spostata nel nuovo articolo 38. Viene inoltra corretta un’imprecisione linguistica (vedi art. 38 cpv. 4).
Sezione 9: Spese
Art. 38 Principi
Il capoverso 1 viene leggermente riformulato (formulazione attiva anziché passiva) per precisare, rispetto al testo vigente, che le spese menzionate sono quelle sostenute dalle persone obbligate a collaborare e non dal Servizio SCPT. Questo non implica una modifica a livello di contenuto.
La regolamentazione vigente del capoverso 2 prevede che le persone obbligate a collaborare ricevano un’equa indennità nel singolo caso (finora: «per le spese cagionate da ciascuna sorveglianza»). La nuova disposizione permette sia un’indennità specifica per il singolo caso sia un calcolo forfettario dell’indennità (art. 38a cpv. 2). Come nel capoverso 1, la riformulazione permette di chiarire che si tratta unicamente delle spese sostenute dalle persone obbligate a collaborare. Contrariamente al capoverso 1 ma analogamente al diritto vigente, la formulazione non riguarda tutti gli obblighi delle persone obbligate a collaborare, ma soltanto quelli di fornitura delle informazioni e di attuazione delle sorveglianze. Il tenore attuale viene tuttavia completato nel senso che le indennità non vengono versate soltanto per le sorveglianze, bensì in linea di massima anche per le informazioni fornite (sempre che il Consiglio federale non si avvalga della possibilità di prevedere informazioni gratuite conformemente all’art. 38 cpv. 4).
La regolamentazione nel capoverso 3 va letta in combinato disposto con l’articolo 38a. Le spese sostenute dal Servizio SCPT per le sue prestazioni nonché le indennità versate alle persone obbligate a collaborare devono essere assunte congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni. Le prestazioni del Servizio SCPT comprendono in particolare tutti i compiti di cui alla sezione 3 LSCPT, che sono imputabili direttamente e indirettamente (spese generali).
La nuova espressione «partecipazione alle spese» ha un significato più ampio rispetto al termine «emolumento». La designazione esplicita come emolumento presupporrebbe l’osservanza dei principi più restrittivi del diritto in materia di emolumenti, come quelli di equivalenza e causalità, meno determinanti invece nel caso dell’espressione «partecipazione alle spese». La formulazione «partecipano alle spese» segnala soltanto un parziale trasferimento alle autorità abilitate a disporre la sorveglianza.
Il capoverso 4 lettera a autorizza il Consiglio federale a prevedere che le persone obbligate a collaborare forniscano gratuitamente le informazioni di cui agli articoli 21 e 22. Inoltre, secondo il capoverso 4 lettera b il Consiglio federale può anche prevedere che le prestazioni del Servizio relative alla fornitura delle informazioni non vengano prese in considerazione nel calcolo della partecipazione dei Cantoni alle spese. Nella LSCPT in vigore la comunicazione gratuita di informazioni si riferisce già sia alle indennità versate alle persone obbligate a collaborare che agli emolumenti del Servizio SCPT, ma ora lo si precisa chiaramente.
L’obbligo per le persone obbligate a collaborare di fornire gratuitamente tutte le informazioni di cui agli articoli 21 e 22 e la rinuncia alla compensazione delle relative spese del Servizio SCPT permetterebbe ulteriori semplificazioni nell’attuale sistema di computo e di indennizzo. A causa delle minori entrate che ne conseguirebbero per il Servizio SCPT, il bilancio della Confederazione sarebbe gravato da oneri supplementari netti di circa 1,4 milioni di franchi. Al momento non si prevede pertanto di ricorrere a tale possibilità.
Conformemente alla lettera b il Consiglio federale si riserva la facoltà di non compensare completamente i costi delle informazioni ottenute. Nella determinazione della partecipazione dei Cantoni alle spese, l’Esecutivo gode di una certa libertà e può quindi, nell’ottica della semplificazione amministrativa, rinunciare alla compensazione del costo delle informazioni e invece aumentare, ad esempio, la partecipazione alle spese legata alle sorveglianze al fine di garantire il grado di copertura delle spese auspicato.
Art. 38a Modalità
Il capoverso 1 contiene la delega al Consiglio federale di disciplinare i dettagli delle modalità di calcolo e versamento nelle disposizioni di esecuzione (cfr. al riguardo anche il cpv. 3).
In virtù del capoverso 2 si statuisce la facoltà del Consiglio federale di impostare le modalità di indennizzo e di partecipazione alle spese mantenendo le indennità specifiche per singoli casi secondo il sistema vigente o stabilendo diverse possibili soluzioni per gli importi forfettari, ad esempio una soluzione annuale. L’importo forfettario per la partecipazione alle spese deve essere calcolato in base a una chiave di ripartizione (ad es. numero medio di richieste di informa-