Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/66: Legge federale concernente agevolazioni amministrative e misure di sgravio del bilancio della Confederazione · 18 pagine
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un’armonizzazione rispetto alle altre imposte sul consumo, come l’imposta sulla birra, o alla tassa sul traffico pesante, i cui atti normativi prevedono già una determinazione discrezionale dell’imposta o della tassa.
2.1.4 Legge federale sulle ferrovie (RS 742.101) e legge sul Fondo per l’infrastruttura ferroviaria (RS 742.140)
Situazione iniziale e necessità di agire
Conformemente all’articolo 3 capoverso 2 della legge sul Fondo per l’infrastruttura ferroviaria (LFIF), i conferimenti al Fondo per l’infrastruttura ferroviaria (FIF) dal bilancio generale della Confederazione (2,3 mia.) e l’importo massimo dal prodotto dell’imposta sugli oli minerali (310 mio.) sono adeguati all’evoluzione del prodotto interno lordo reale e seguono l’indice di rincaro delle opere ferroviarie (IRF). L’articolo 57 capoverso 1bisdella legge federale sulle ferrovie (LFerr)8 prevede che dal 2019 i contributi dei Cantoni al FIF (500 mio.) siano aggiornati utilizzando questi stessi parametri. Nella media a lungo termine l’IRF supera di 0,6 punti percentuali l’indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC), fermo restando che considerando la media degli ultimi cinque anni la differenza ammonta a 0,1 punti percentuali. I conferimenti al FIF indicizzati crescono pertanto più rapidamente delle entrate della Confederazione e ciò può comportare l’esclusione dal bilancio di uscite non vincolate.
Descrizione della misura
Il DATEC ha esaminato diverse varianti per ridurre l’indicizzazione dei conferimenti al FIF. Sotto il profilo della politica dei trasporti e di quella finanziaria, due varianti sono state considerate sostenibili:
• IRF e ½ PIL reale: l’indicizzazione avviene analogamente all’attuale variante di base, ma computando soltanto
metà dello sviluppo economico. In tal modo si garantisce che il rincaro delle opere ferroviarie, determinante per i prelievi dal Fondo, sia compensato. Poiché un’economia in crescita comporta più traffico, lo sviluppo economico deve continuare a essere considerato ai fini dell’aggiornamento dei conferimenti al Fondo, ma solo in misura della metà. Una parte del traffico supplementare deve essere compensata mediante incrementi dell’efficienza. Lo sgravio per Confederazione e Cantoni rispetto all’indicizzazione attuale avverrà in modo graduale dopo l’entrata in vigore della modifica e dovrebbe ammontare a circa 130 milioni nel 2025 (Confederazione: 110 mio.; Cantoni: 20 mio.), per aumentare a 290 milioni entro il 2030 (Confederazione: 240 mio.; Cantoni: 50 mio.).
• IPC e PIL reale: in questa variante l’indicizzazione del rincaro avviene sulla base dell’IPC, mentre lo sviluppo
economico reale viene computato come sinora per intero. Poiché in tal modo i conferimenti al Fondo indicizzati non crescono più velocemente delle entrate di Confederazione e Cantoni (che evolvono all’incirca nella stessa misura del rincaro dei prezzi al consumo e della crescita economica reale), questa variante permette di evitare l’esclusione dal bilancio della Confederazione, non auspicabile dal punto di vista della politica finanziaria, di uscite non vincolate. Lo sgravio per Confederazione e Cantoni rispetto a un aggiornamento delle norme vigenti aumenterebbe di anno in anno e nel 2025 dovrebbe ammontare a circa 60 milioni (Confederazione: 50 mio.; Cantoni: 10 mio.), per salire poi a 153 milioni entro il 2030 (Confederazione: 126 mio.; Cantoni: 27 mio.).9
In base alle stime attuali, a breve, medio e lungo termine il FIF dovrebbe disporre di mezzi sufficienti anche in caso di riduzione dell’indicizzazione dei conferimenti e realizzare eccedenze annuali per centinaia di milioni di franchi. Nessuna delle due varianti compromette il finanziamento dell’esercizio, del mantenimento della qualità e dell’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria. Se, contrariamente alle previsioni, nei prossimi anni il FIF dovesse presentare un fabbisogno di liquidità, il Consiglio federale sarebbe disposto ad aumentare, in caso di necessità, i conferimenti al Fondo provenienti dalla tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) al massimo di due terzi dei proventi netti della TTPCP previsto dalla Costituzione, nella misura in cui la situazione del bilancio federale lo consentisse.
Il Consiglio federale ha proposto di attuare la variante «IPC e PIL reale» perché ciò permetterà di sgravare il bilancio e di evitare in maniera efficace l’esclusione, non auspicabile dal punto di vista della politica finanziaria, di altre uscite dal bilancio della Confederazione a causa di una crescita troppo rapida dei conferimenti al FIF, sempre che in futuro il rincaro dei prezzi al consumo continui a risultare inferiore a quello delle opere ferroviarie. Con un’indicizzazione basata sulla variante «IRF e ½ PIL reale» la crescita dei conferimenti al Fondo sarebbe leggermente inferiore.
L’adeguamento dell’indicizzazione riguarda anche il limite massimo del conferimento al FIF dal prodotto dell’imposta sugli oli minerali secondo l’articolo 196 numero 3 capoverso 2 Cost. Tuttavia, dal momento che i conferimenti effettivi dei proventi dell’imposta sugli oli minerali dovrebbero sempre rimanere chiaramente al di sotto di questo limite, la minore indicizzazione del limite massimo non ha ripercussioni.
2.1.5 Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (RS 780.1)
Situazione iniziale e necessità di agire
Per sviluppare e gestire il sistema di trattamento dei dati relativi alla sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni e i sistemi d’informazione di polizia della Confederazione, l’11 marzo 2015 l’Assemblea federale ha stanziato un credito complessivo di 99 milioni. Tramite le prestazioni proprie sotto forma di risorse di personale (13 mio.), entro la fine del 2021 saranno investiti 112 milioni nella modernizzazione di tali sistemi. Di questi, soltanto 79 milioni riguarderanno il sistema di trattamento dei dati relativi alla sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni.
In considerazione del basso grado di copertura delle spese del Servizio SCPT e del previsto sviluppo del sistema di trattamento, il 28 maggio 2014 il Consiglio federale ha deciso di aumentare il grado di copertura delle uscite d’esercizio ponendo in vigore la legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazio-
8 RS 742.101
9 Calcolo basato sull’ipotesi che l’indice di rincaro annuale delle opere ferroviarie sia superiore in media di 0,4 punti percentuali all’indice dei prezzi al consumo.