Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/66: Legge federale concernente agevolazioni amministrative e misure di sgravio del bilancio della Confederazione · 18 pagine

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 gli standard per le postazioni di lavoro negli immobili destinati a uffici e sedi amministrative («multispace») vengono introdotti e attuati in tutta l’Amministrazione federale;

 viene elaborato un piano per l’introduzione di postazioni di lavoro condivise («desk sharing») nell’Amministrazione federale;

 viene elaborato un sistema di controllo per un uso economico delle superfici;

 nell’elaborazione o nell’adeguamento di norme e standard – ad esempio quando la Confederazione deve assumere un ruolo esemplare – in futuro le conseguenze finanziarie sulla gestione degli immobili della Confederazione devono essere esposte in maniera trasparente.

Controllo dei sussidi di importo modesto

Riguardo al controllo dei sussidi di importo modesto il Consiglio federale ha optato per valutare la riduzione o la soppressione di aiuti finanziari di minore entità se questi:

 coprono meno del 20 per cento dei costi e la prestazione potrebbe quindi essere presumibilmente fornita anche in loro assenza;

 coprono più del 70 per cento dei costi e la prestazione propria del beneficiario è quindi (troppo) esigua;

 comportano costi amministrativi eccessivamente elevati, in particolare nel caso di contributi minori ai Cantoni.

L’Esecutivo ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di eseguire una pertinente analisi. In questo contesto ha rinunciato ad attuare obiettivi di risparmio. In base all’analisi approfondita, l’8 novembre 2017 ha deciso di rinunciare a intraprendere ulteriori misure nell’ambito dei sussidi di importo modesto, non ritenendo necessario intervenire. Anche grazie al riesame periodico dei sussidi secondo l’articolo 5 della legge del 5 ottobre 19904 sui sussidi, che viene effettuato annualmente in un dipartimento nell’ambito del consuntivo, secondo il Consiglio federale nel complesso i sussidi della Confederazione vengono versati in modo efficiente ed efficace, anche quando talvolta i beneficiari ricevono importi modesti.

Rinunce a compiti, riduzioni delle prestazioni, esternalizzazioni e riforme strutturali per le uscite vincolate

Nel marzo 2017 il Consiglio federale ha deciso di definire, in un processo iterativo all’interno del Governo, gli orientamenti da seguire per possibili rinunce a compiti, riduzioni delle prestazioni, esternalizzazioni e riforme nell’ambito delle uscite vincolate. A tal fine, anziché prevedere obiettivi di risparmio per i dipartimenti, ha formulato l’obiettivo comune di sgravare il bilancio a livello strutturale. Da questa analisi sistematica dei compiti della Confederazione sono risultate dapprima circa 100 proposte di misure, che sono state esaminate in modo approfondito. Sulla base di tale esame, il Consiglio federale ha deciso di non dare seguito a circa due terzi delle misure proposte. Sono quindi rimaste circa 35 misure, la cui attuazione è stata commissionata dal Governo alla fine di agosto del 2018.

1.2.2 Misure decise

Di seguito sono riassunte le suddette 35 misure. Possono essere suddivise approssimativamente in due categorie: da una parte vi sono misure volte ad allentare i vincoli posti alle uscite, dall’altra misure che, almeno in senso lato, servono a ottimizzare le strutture amministrative e/o a ridurre la burocrazia. Soltanto le misure più importanti vengono commentate singolarmente; per maggiori dettagli si rimanda al comunicato stampa del Consiglio federale del 30 agosto 2018 relativo alle riforme strutturali e al rapporto annuale sullo stato di attuazione contenuto nel consuntivo (dal 2018).

Il potenziale di sgravio delle misure decise è difficile da quantificare, tanto più che talvolta le misure consistono in mandati di verifica.

Allentamento dei vincoli posti alle uscite

La parte dei conferimenti al Fondo per l’infrastruttura ferroviaria che non risulta da entrate a destinazione vincolata, e i contributi dei Cantoni a questo Fondo sono indicizzati nella legge; l’indice corrisponde alla crescita reale del prodotto interno lordo (PIL) più il rincaro delle opere ferroviarie. In futuro, al posto dell’indice di rincaro delle opere ferroviarie (IRF), il Consiglio federale utilizzerà l’indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC), che tradizionalmente è leggermente più basso dell’IRF; la riduzione dell’indicizzazione necessita di una modifica di legge.

Con un importo di 8,9 miliardi (preventivo 2019) il contributo della Confederazione all’AVS è il credito a preventivo più consistente della Confederazione e rappresenta il 12 per cento delle uscite complessive. Nella legge è fissato al 19,55 per cento (dal 2020: 20,2 %) delle uscite dell’AVS e nel prossimo decennio dovrebbe crescere del 4 per cento circa all’anno, quindi molto più velocemente dell’economia e delle entrate. Di conseguenza, il contributo all’AVS rischia di soppiantare altri importanti compiti nel preventivo. Il Consiglio federale intende pertanto dissociarlo dall’evoluzione delle uscite, come era già stato fatto per il contributo all’assicurazione per l’invalidità. Questa dissociazione tra il bilancio della Confederazione e l’AVS non è stata però intrapresa nell’ambito della riforma corrente dell’AVS (AVS 21); l’Esecutivo intende attuarla verso la metà del prossimo decennio.

Anche i contributi ai Cantoni per riduzioni individuali dei premi e prestazioni complementari crescono più velocemente dell’economia. In questo contesto il Consiglio federale intende valutare insieme ai Cantoni come mitigare la crescita dei costi, nell’ambito del progetto di riesame della ripartizione dei compiti. L’Esecutivo continua inoltre a seguire i propri piani di contenimento dei costi nel settore della sanità.

Nell’ambito dell’assicurazione militare il Consiglio federale esamina sia un’eventuale rinuncia all’assicurazione facoltativa sia una rinuncia alle prestazioni in caso di malattia per gli assicurati a titolo professionale, osservando un periodo transitorio adeguato per i collaboratori interessati. Intende svolgere una procedura di consultazione al riguardo all’inizio della legislatura 2019–2023.

4 RS 616.1