Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/66: Legge federale concernente agevolazioni amministrative e misure di sgravio del bilancio della Confederazione · 18 pagine
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È evidente che non si prevedono ripercussioni sui Cantoni a seguito dell’introduzione della forma scritta per i piani per il controllo dei sussidi federali (poiché riguarderà la procedura e l’organizzazione di uffici federali). Lo stesso vale per la modifica della legge sull’imposizione del tabacco. Le relative questioni non sono state pertanto esaminate nel dettaglio. La modifica di legge richiesta nell’ambito della misurazione ufficiale non ha incidenza sul conto economico dei Cantoni.
4.3 Ripercussioni sull’economia
Non si prevedono ripercussioni sull’economia pubblica. Dal momento che nei prossimi anni il FIF realizzerà importanti eccedenze anche a fronte di conferimenti leggermente più bassi, la creazione di valore aggiunto a livello nazionale non subirà ripercussioni dovute al finanziamento dei progetti infrastrutturali tramite il FIF.
Anche le altre modifiche di legge non hanno ripercussioni sull’economia pubblica.
5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità
Le leggi da modificare sono state a loro tempo emanate nell’ambito della procedura ordinaria conformemente alla Costituzione federale. La base giuridica costituzionale risulta dall’ingresso dei singoli atti normativi di cui si propone la modifica. Le modifiche richieste con il presente atto mantello sono conformi a queste norme costituzionali.
5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Le presenti misure non hanno ripercussioni sugli impegni che scaturiscono da accordi internazionali o dall’adesione a organizzazioni o commissioni internazionali. Le misure riguardano il settore proprio dell’Amministrazione e, nel caso dell’imposta sul tabacco, i fabbricanti nazionali.
5.3 Forma dell’atto
Per l’attuazione giuridica delle misure richieste ed elaborate nell’ambito delle riforme strutturali devono essere modificate cinque leggi. Le misure sono raggruppate in un cosiddetto atto mantello, che prende la forma di una legge federale e sottostà a referendum facoltativo. Questo modo di procedere è giustificato dall’obiettivo comune delle diverse misure (riforme strutturali).
5.4 Subordinazione al freno alle spese
Il progetto non contiene né nuove disposizioni in materia di sussidi né nuovi crediti d’impegno o limiti di spesa. Il progetto non sottostà pertanto al freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.).
Sebbene la nuova regolamentazione sul finanziamento della misurazione ufficiale contenuta nella legge sulla geoinformazione preveda nuove disposizioni sui sussidi, queste ultime sono riprese ampiamente dall’ordinanza dell’Assemblea federale sul finanziamento della misurazione ufficiale. L’unica modifica materiale rispetto alla normativa vigente consiste nella possibilità di impostare in maniera più flessibile le percentuali, finora prescritte rigidamente, relative alla partecipazione della Confederazione a ciascuna misura e quindi di consentire una migliore definizione delle priorità. La nuova regolamentazione, tuttavia, prevede esplicitamente che l’impiego di mezzi finanziari non superi quello attuale. Una subordinazione al freno alle spese non è necessaria, dal momento che non vengono decise nuove spese.
5.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fiscale
La legge federale concernente agevolazioni amministrative e misure di sgravio del bilancio della Confederazione non comporta cambiamenti nella ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. Neppure la ripartizione dei compiti in comune legati alla misurazione ufficiale subisce variazioni a seguito della modifica della legge sulla geoinformazione e della contemporanea abrogazione dell’ordinanza dell’Assemblea federale sul finanziamento della misurazione ufficiale.
5.6 Protezione dei dati
La protezione dei dati è rilevante per quanto concerne i dati (soprattutto i dati personali degni di particolare protezione) e il loro trattamento da parte del sistema di trattamento del Servizio SCPT che con l’adeguamento degli articoli 7 e 8 LSCPT vengono descritti in modo più chiaro o completati. Da un lato, all’articolo 7 lettera d lo scopo del trattamento dei dati viene precisato menzionando esplicitamente che le analisi sono incluse nel trattamento dei dati. Dall’altro, le modifiche dell’articolo 8 lettere d ed e permettono di definire con maggiore precisione il contenuto del sistema di trattamento. I requisiti previsti dal diritto in materia di protezione dei dati relativi all’esattezza dei dati, al diritto d’accesso e alla sicurezza dei dati sono presi pienamente in considerazione.