Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/66: Legge federale concernente agevolazioni amministrative e misure di sgravio del bilancio della Confederazione · 18 pagine
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zioni e di ordini di sorveglianza negli ultimi tre anni), riesaminato a intervalli regolari (ad es. ogni tre anni) e adeguato in caso di variazioni. Una procedura analoga sarebbe ipotizzabile nel caso di un importo forfettario per le persone obbligate a collaborare, prendendo come base di calcolo le indennità medie versate per le prestazioni fornite da queste persone (ad es. negli ultimi tre anni), riesaminando l’importo a intervalli regolari (ad es. ogni tre anni) e adeguandolo in caso di necessità.
Pur introducendo la possibilità di optare per importi forfettari, il Consiglio federale continuerà a poter prevedere indennità specifiche per singoli casi per le persone obbligate a collaborare con obblighi ridotti.
La soluzione forfettaria non può essere estesa al punto da rendere incomprensibile la ripartizione individuale delle spese a un partecipante al procedimento. Nel caso si opti per tale soluzione, si dovrebbe dunque procedere a un calcolo ricostruibile che garantisca alle autorità abilitate a disporre la sorveglianza la possibilità di imporre a terzi, in particolare alle persone condannate, il pagamento di una parte o della totalità delle spese causate dalle misure di sorveglianza (ad es. la fatturazione pro forma descritta all’art. 38a cpv. 5).
Secondo il capoverso 3, per le partecipazioni alle spese e le indennità l’Esecutivo deve stabilire le tariffe applicabili nei singoli casi.
Conformemente al capoverso 4, nel caso di una soluzione forfettaria il Consiglio federale disciplina, tra le altre cose, la chiave di ripartizione per le indennità e la partecipazione alle spese (vedi cpv. 2). La criminalità non si ferma dinanzi ai confini cantonali o nazionali. Per questo motivo, i centri di competenza effettuano regolarmente sorveglianze più ampie. Secondo il diritto vigente, tuttavia, le spese devono essere assunte soltanto dall’autorità abilitata a disporre la sorveglianza. La possibilità di prendere in considerazione l’utilità dovrebbe permettere in futuro una migliore ripartizione di queste spese tra i Cantoni. Idealmente i Cantoni converranno la relativa chiave di ripartizione nell’ambito di un concordato.
In virtù del capoverso 5, il Servizio SCPT effettuerà quindi una fatturazione pro forma, che mostrerà le variazioni e consentirà di adottare le misure correttive necessarie. Questa indicherà soprattutto il numero di richieste di informazioni e di sorveglianze delle autorità abilitate a disporre la sorveglianza, come pure le rispettive spese sostenute per i singoli mandati che sono già state saldate con gli importi forfettari. In tal modo le autorità di perseguimento penale potranno trasferire le spese procedurali ai partecipanti ai procedimenti.
4 Ripercussioni
4.1 Ripercussioni per la Confederazione
4.1.1 Ripercussioni finanziarie
Le uniche ripercussioni finanziarie significative sono date dalla modifica del calcolo dei conferimenti dal bilancio generale della Confederazione nel FIF e dall’adeguamento del metodo di calcolo della partecipazione alle spese per le autorità di perseguimento penale e le persone obbligate a collaborare ai fini della sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni.
Lo sgravio ottenuto grazie all’adeguamento dell’indicizzazione dei conferimenti al FIF aumenterà gradualmente. Presupponendo un’evoluzione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo dell’1,0 per cento all’anno e un’evoluzione dell’indice di rincaro delle opere ferroviarie dell’1,4 per cento all’anno, nel 2025 la Confederazione beneficerà di uno sgravio di circa 50 milioni, che nel 2030 aumenterà a circa 126 milioni. L’importo dello sgravio dipenderà esclusivamente dall’evoluzione di questi due indici di rincaro.
L’introduzione di importi forfettari nel calcolo della partecipazione alle spese per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni e il loro graduale aumento previsto permetterà di sgravare il bilancio federale di 10 milioni al massimo.
Le modifiche della legge sui sussidi non hanno ripercussioni finanziarie significative. Sono volte a favorire un uso dei mezzi conforme allo scopo e a consentire procedure efficienti nell’ambito della vigilanza. Pertanto, contribuiscono indirettamente a un uso più economico delle risorse della Confederazione.
La modifica della legge sulla geoinformazione non comporta ripercussioni finanziarie. L’importo dei contributi della Confederazione per la misurazione ufficiale rimarrà invariato.
4.1.2 Ripercussioni sull’effettivo del personale
Nessuna delle cinque misure comporta un maggiore o minore fabbisogno di personale.
4.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna
I Cantoni beneficiano di uno sgravio a seguito della modifica del calcolo dei loro contributi al FIF. L’importo dello sgravio è stimato in 10 milioni nel 2025 e a 27 milioni nel 2030. Poiché il contributo dei Cantoni è calcolato con lo stesso metodo descritto per i conferimenti dal bilancio generale della Confederazione, si ha la medesima incertezza menzionata al numero 4.1.1.
L’introduzione di importi forfettari nel calcolo della partecipazione alle spese per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni e il loro graduale aumento previsto graverà i Cantoni fino a un massimo di 10 milioni. Non si tratta però di un trasferimento di oneri. Al contrario, la misura è volta a garantire una ripartizione delle spese maggiormente conforme al principio di causalità. La possibilità di optare per una regolamentazione forfettaria permetterà di ridurre anche le spese amministrative dei Cantoni.