Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/66: Legge federale concernente agevolazioni amministrative e misure di sgravio del bilancio della Confederazione · 18 pagine
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Tipo di controllo: occorre stabilire come procedere nella determinazione del campione nel caso in cui, per questioni legate ai costi, non fosse possibile svolgere un controllo generalizzato. Nella scelta del beneficiario occorre considerare l’aspetto del rischio: i controlli andrebbero effettuati principalmente laddove sussistono rischi importanti, ossia per i beneficiari di grandi importi o per quelli che in passato non hanno rispettato tutte le disposizioni, oppure nel caso in cui vi sia il rischio che i mezzi vengano utilizzati per uno scopo diverso da quello convenuto. Il livello di rischio determina inoltre la frequenza con cui vengono svolti i controlli presso i singoli beneficiari di sussidi. Può essere opportuno formulare una pianificazione pluriennale e stabilire quali beneficiari di sussidi sottoporre a controlli e quando. In determinati casi un esame approfondito a cadenza pluriennale di singoli beneficiari può essere più efficace, ad esempio, di un controllo annuale formale del conteggio.
Competenza per i controlli: il piano di controllo stabilisce chi è competente per lo svolgimento dei controlli. Idealmente i controlli vengono effettuati da persone che non sono personalmente competenti per la concessione dei sussidi al beneficiario oggetto del controllo. Le unità amministrative adottano le misure opportune per evitare conflitti d’interesse nei controlli dei beneficiari di sussidi. In particolare, si devono osservare le disposizioni sulla ricusazione della legge federale del 20 dicembre 196815 sulla procedura amministrativa. L’autorità può incaricare del controllo anche terzi, ad esempio imprese di revisione.
Oggetto dei controlli e procedura: occorre quindi definire in cosa consistono i controlli sui beneficiari di sussidi. Al riguardo, il controllo non deve focalizzarsi sull’analisi dell’efficacia o sulla concezione del sussidio, bensì sull’utilizzo dei mezzi assegnati dalla Confederazione, che deve essere conforme alle condizioni e disposizioni precedentemente stabilite nella pertinente legge, ordinanza, decisione o convezione sulle prestazioni. La scelta del metodo dipende del profilo di rischio del sussidio. A tal fine è opportuno procedere, in particolare, a un esame della contabilità analitica del beneficiario o alla verifica di eventuali contratti conclusi con terzi. In caso di inadempienza totale o parziale vengono adottati i provvedimenti necessari. Per questo motivo la nuova disposizione viene introdotta nella sezione 3 «Pagamento e restituzione di aiuti finanziari e indennità».
Coordinamento con eventuali altre autorità: occorre chiarire come coordinare i controlli con eventuali altre attività di controllo, in particolare con quelle svolte dai Cantoni. Se altre autorità controllano elementi essenziali del sussidio e la Confederazione è a conoscenza dei risultati di tale attività, i controlli possono essere ridotti di conseguenza (cfr. art. 25 cpv. 3 lett. a). In tal modo si tiene conto del principio del controllo orientato ai rischi.
Documentazione del controllo: il piano di controllo deve infine stabilire come documentare lo svolgimento dei controlli. Di regola i risultati devono essere registrati per iscritto e comunicati al beneficiario.
Il piano di controllo può talvolta essere utilizzato anche come punto di partenza per la vigilanza finanziaria esercitata dal CDF. Quest’ultimo, tuttavia, non verificherà sistematicamente ex ante i piani di controllo.
In alcuni casi è giustificato rinunciare all’elaborazione di un piano. Se del caso, l’erogatore dei sussidi deve fornire una motivazione in base al principio «comply or explain». Una rinuncia è prevista per i contributi obbligatori a organizzazioni internazionali o per sussidi di importo modesto, il cui utilizzo è seguito in ogni caso molto da vicino dall’Amministrazione (ad es. i contributi dell’AFF pari a 55 000 fr. all’anno a commissioni per la presentazione della contabilità pubblica). Si può anche rinunciare a elaborare un piano di controllo specifico per i sussidi quando il compito sovvenzionato, come ad esempio quello delle assicurazioni sociali, è sottoposto a una vigilanza completa da parte di autorità federali.
3.3 Legge sull’imposizione del tabacco
Art. 18 cpv. 2bis
La formulazione corrisponde al tenore dell’articolo 79 capoverso 1 della legge sull’IVA16.
Art. 36 cpv. 3bis
La formulazione corrisponde al tenore dell’articolo 35 capoverso 3 della legge sull’imposizione della birra17.
3.4 Legge federale sulle ferrovie
Art. 51b cpv. 3
Dal punto di vista linguistico l’articolo 51b capoverso 3 viene adeguato al nuovo articolo 10 capoverso 4 LFIF. Viene eliminata l’indicazione finora esplicita del fatto che la conversione in capitale proprio di mutui rimborsabili condizionalmente possa avvenire soltanto su riserva delle decisioni necessarie a tal fine secondo il diritto della società anonima. In caso di conversione del capitale di terzi in capitale proprio, devono comunque essere osservate le prescrizioni organizzative dell’impresa. Se quest’ultima è una società anonima, per aumentare il capitale azionario occorre ad esempio ottenere il consenso degli azionisti attuali. Questi ultimi devono inoltre approvare espressamente la possibilità di effettuare la prestazione dei conferimenti mediante compensazione di crediti derivanti da mutui (per entrambe le osservazioni cfr. art. 650 segg. CO18 e art. 46 segg. ORC19). Inoltre si stabilisce ora chiaramente che il Consiglio federale può trasferire nel conto della Confederazione e convertire in partecipazioni i mutui rimborsabili condizionalmente gestiti dal Fondo per l’infrastruttura ferroviaria. Infine, viene precisata la condizione prevista per la rinuncia al rimborso di mutui rimborsabili condizionalmente: anche i Cantoni che hanno concesso mutui devono rinunciare al rimborso degli stessi.
15 RS 172.021
16RS 641.20
17 RS 641.411
18RS 220