Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/66: Legge federale concernente agevolazioni amministrative e misure di sgravio del bilancio della Confederazione · 18 pagine

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Art. 57 cpv. 1bis

Fino all’entrata in vigore della presente modifica di legge, i contributi al Fondo sono calcolati secondo il metodo attuale. Per determinare i contributi al Fondo degli anni successivi, i contributi dell’ultimo anno prima dell’entrata in vigore vengono aggiornati in base al nuovo metodo. Il DFF continua a disciplinare i dettagli del calcolo in un’ordinanza dipartimentale, che emana d’intesa con il DATEC.

3.5 Legge sul Fondo per l’infrastruttura ferroviaria

Art. 3 cpv. 2

Analogamente ai contributi al Fondo versati dai Cantoni, d’ora in avanti anche i conferimenti dal bilancio generale della Confederazione (2300 mio. in base ai prezzi del 2014) e l’importo massimo per il conferimento dal prodotto dell’imposta sugli oli minerali (310 mio. in base ai prezzi del 2014) saranno aggiornati sulla base dell’indice nazionale dei prezzi al consumo e dell’evoluzione del prodotto interno lordo reale. La procedura è analoga a quella menzionata in precedenza (n. 2.1.4) per l’aggiornamento dei contributi dei Cantoni.

Art. 10

La modifica dell’articolo 10 della legge sul Fondo per l’infrastruttura ferroviaria non è correlata in alcun modo alla modifica dell’indicizzazione dei conferimenti al Fondo. Con tale modifica si intende colmare una lacuna legislativa. L’intento del vigente articolo 10 era di trasferire al FIF tutti i mutui concessi per investimenti nell’infrastruttura ferroviaria. La formulazione vigente, però, esclude alcuni mutui. Ad esempio, dal Fondo per i grandi progetti ferroviari (Fondo FTP) venivano concessi mutui che, dopo il conteggio del relativo progetto, venivano contabilizzati nel bilancio della Confederazione. Anche i mutui concessi dal fondo infrastrutturale (FI) e dal Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato (FOSTRA) per i progetti ferroviari concernenti il traffico d’agglomerato sono stati trasferiti di volta in volta nel bilancio della Confederazione una volta conclusi i progetti. In futuro tutti i mutui concessi per investimenti nell’infrastruttura ferroviaria, sia che si tratti di fondi provenienti dal FOSTRA (traffico d’agglomerato) che di conferimenti dal bilancio generale della Confederazione (ad es. nell’ambito della parità di trattamento dei disabili), dovranno essere trasferiti al FIF una volta presentato il conteggio del progetto.

I capoversi 1 e 2 rimangono invariati.

Il capoverso 3 permette di integrare nel FIF tutti i mutui che sono stati o che saranno concessi a imprese ferroviarie alle quali, secondo la legislazione sulle ferrovie, sono indennizzati i costi per l’esercizio e il mantenimento della qualità. Si tratta di mutui senza interessi, rimborsabili condizionalmente e rettificati pari a circa 200 milioni di franchi (stato: fine 2018). Le condizioni del mutuo non variano con il passaggio al FIF.

Il capoverso 4 offre ora la possibilità al Consiglio federale di trasferire nel bilancio della Confederazione i mutui rimborsabili condizionalmente gestiti dal FIF e di convertirli in partecipazioni. In caso di conversione del capitale di terzi in capitale proprio, devono comunque essere osservate le prescrizioni organizzative dell’impresa. Se quest’ultima è una società anonima, per aumentare il capitale azionario occorre ad esempio ottenere il consenso degli azionisti attuali. Questi ultimi devono inoltre approvare espressamente la possibilità di effettuare la prestazione dei conferimenti mediante compensazione di crediti derivanti da mutui (per entrambe le osservazioni cfr. art. 650 segg. CO e art. 46 segg. ORC). La possibilità di convertire in partecipazioni i mutui rimborsabili condizionalmente è attualmente prevista all’articolo 51b capoverso 3 LFerr. Se in futuro la Confederazione intenderà costituire o ampliare le partecipazioni in imprese di trasporto ferroviario o in gestori dell’infrastruttura, tali partecipazioni dovranno essere incluse nel bilancio della Confederazione e non nel FIF. A tal fine è necessaria una base legale esplicita. Infine, viene precisata la condizione prevista per la rinuncia al rimborso di mutui rimborsabili condizionalmente: anche i Cantoni che hanno concesso mutui devono rinunciare al rimborso degli stessi.

3.6 Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delletelecomuni-

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Art. 7 e 8 Funzioni di analisi nel sistema di trattamento del Servizio SCPT

All’articolo 7 lettera d viene ora precisato che le funzioni per l’elaborazione dei dati nel sistema di trattamento del Servizio SCPT includono anche le funzioni di analisi. Inoltre, l’elenco esaustivo del contenuto del sistema di trattamento riportato nell’articolo 8 viene completato con la lettera e, ovvero con i risultati ottenuti dall’analisi dei dati raccolti nell’ambito di una sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni ai sensi della LSCPT. Al riguardo si tratta di dati già presenti nel sistema di trattamento del Servizio SCPT.

Per contro, tale sistema non deve contenere dati derivanti da altre misure penali. Gli articoli 7 e 8 non costituiscono una base sufficiente per importare dati che provengono da altre misure penali, come GovWare (art. 269terCPP), IMSI-Catcher (art. 269bisCPP) o da osservazioni (art. 282 seg. CPP).

Con questa funzione i dati già presenti nel sistema vengono analizzati direttamente e i relativi risultati rappresentati, ad esempio, sotto forma di schemi illustrativi. Le analisi permettono di ottenere, nell’ambito di procedure di indagine, informazioni su attività, reti sociali e comportamento delle persone sorvegliate.

La seconda parte aggiunta alla lettera d dell’articolo 8 costituisce la base legale che consente di utilizzare i dati necessari per le funzioni di trattamento, come le geoinformazioni. Queste ultime possono già essere utilizzate dal sistema di trattamento secondo il diritto vigente20.

20 Cfr. art. 4 e 5 dell’ordinanza sul sistema di trattamento per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OST-SCPT; RS 780.12)