Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/66: Legge federale concernente agevolazioni amministrative e misure di sgravio del bilancio della Confederazione · 18 pagine
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Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC
Nel DATEC il Consiglio federale intende valutare un’esternalizzazione della costruzione e dell’esercizio delle strade nazionali in un ente di diritto pubblico. Sono stati inoltre riesaminati la struttura e i compiti dell’Ufficio federale dello sviluppo territoriale.
1.2.3 Interventi legislativi necessari
Per gran parte delle misure menzionate non è necessario nessun intervento legislativo. Alcune misure richiedono però la modifica di leggi federali vigenti. Questo progetto deve pertanto essere sottoposto alle Camere federali sotto forma di atto normativo mantello. Nel complesso devono essere modificate sei leggi. Le misure che richiedono la modifica di una o più leggi federali sono le seguenti:
ottimizzazione della vigilanza sui beneficiari di sussidi;
semplificazioni nella riscossione dell’imposta sul tabacco;
riduzione dell’indicizzazione dei conferimenti al Fondo per l’infrastruttura ferroviaria;
creazione della base giuridica necessaria per l’introduzione di importi forfettari nell’ambito della sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni;
nuova regolamentazione sul finanziamento della misurazione ufficiale.
1.3 Rapporto con il programma di legislatura e con le strategie del Consiglio federale
All’articolo 2 obiettivo 1 del decreto federale del 14 giugno 20165 sul programma di legislatura 2015–2019 il Consiglio federale ha formulato la direttiva esplicita di proseguire il Piano di rinuncia a determinati compiti al fine di sgravare in misura sostanziale il bilancio della Confederazione.
2 Punti essenziali del progetto
2.1 La normativa proposta
2.1.1 Legge sulla geoinformazione (RS 510.62)
Situazione iniziale e necessità di agire
Nell’ambito del progetto relativo alla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) si è deciso di regolare la misurazione ufficiale, in quanto compito in comune, mediante accordi di programma e contributi globali. Il Codice civile svizzero (CC), che attribuisce all’Assemblea federale la competenza di disciplinarne il finanziamento, continuava a essere la relativa base giuridica. A causa della nuova legge sul Parlamento (LParl; RS 171.0) entrata nel frattempo in vigore, il Parlamento non poteva più emanare basi giuridiche tramite decreto federale di obbligatorietà generale, bensì solo sotto forma di ordinanza (atto normativo) dell’Assemblea federale.6 Nonostante la contemporanea introduzione della legge sulla geoinformazione (LGI)7, finora le disposizioni sui contributi globali per i lavori dei Cantoni che possono essere sovvenzionati sono state fissate nell’ordinanza dell’Assemblea federale sul finanziamento della misurazione ufficiale (OFMU) e si basano sull’ultimo fondamentale cambiamento apportato alla misurazione ufficiale nel 1992.
La misurazione ufficiale e il suo finanziamento sono quindi disciplinati a tre livelli normativi: nella LGI, nell’OFMU e nelle ordinanze del Consiglio federale (ordinanza sulla geoinformazione [OGI] e ordinanza concernente la misurazione ufficiale [OMU]). Generalmente il finanziamento di compiti in comune è regolato in una legge formale e in un’ordinanza del Consiglio federale contenente disposizioni di esecuzione complementari (in particolare riguardo al calcolo dei contributi globali). Il Parlamento non prevede regolamentazioni dettagliate nelle ordinanze dell’Assemblea federale.
Il calcolo dei contributi globali per la misurazione ufficiale è disciplinato in maniera modo dettagliata nell’OFMU, ovvero a un livello normativo elevato. Di conseguenza, è più difficile effettuare adeguamenti per tenere conto delle esigenze attuali. Ad esempio, non è possibile prevedere contributi federali la cui quota sui costi effettivi sia superiore al 60 per cento, sebbene in alcuni casi specifici la Confederazione in particolare potrebbe, con una maggiore partecipazione, raggiungere rapidamente la copertura capillare auspicata della misurazione ufficiale. La Confederazione non può neppure partecipare a progetti prioritari o cofinanziare lavori particolari derivanti dalla strategia della misurazione ufficiale. Un adeguamento si rende necessario anche perché in futuro le attività in alcuni settori esistenti (ad es. primo e nuovo rilevamento) diminuiranno.
La misurazione ufficiale è attualmente soggetta a forti e rapidi mutamenti, dovuti soprattutto ai cambiamenti tecnologici e alla trasformazione digitale della società. Nei prossimi anni il modello di dati della misurazione ufficiale sarà sostituito (dopo oltre 20 anni) da un nuovo modello di dati modulare. Se intenderà sostenere questa evoluzione con le proprie indennità a favore della misurazione ufficiale, in futuro la Confederazione dovrà adeguare, presumibilmente in rapida successione, le disposizioni contenute nell’ordinanza dell’Assemblea federale. È pertanto urgentemente necessaria una nuova normativa che tenga conto dei compiti futuri legati alla misurazione ufficiale e che in caso di necessità possa essere facilmente adeguata in base alle nuove esigenze.
5FF 2016 4605
6La relativa ordinanza dell’Assemblea federale del 6 ottobre 2006 sul finanziamento della misurazione ufficiale (OFMU; RS 211.432.27) è
entrata in vigore il 1° gennaio 2008 contestualmente al riveduto articolo 39 del Titolo finale CC.