Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/66: Legge federale concernente agevolazioni amministrative e misure di sgravio del bilancio della Confederazione · 18 pagine

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Descrizione della misura

La normativa proposta (modifica della LGI) prevede la futura rinuncia all’ordinanza dell’Assemblea federale (attuale OFMU) e il disciplinamento da parte del Consiglio federale dei dettagli relativi alla partecipazione finanziaria della Confederazione. Nel contempo, la legge definisce un quadro di massima che indica le tipologie di lavori e progetti connessi alla misurazione ufficiale che la Confederazione potrà sostenere. La nuova regolamentazione rafforza lo strumento di controllo mediante accordi di programma e contributi globali e tiene conto dei cambiamenti che si sono nel frattempo verificati. Consente inoltre di fissare priorità per la futura distribuzione dei fondi della Confederazione ai Cantoni. Nel contempo, la regolamentazione del finanziamento della misurazione ufficiale viene adeguata al metodo usuale per i compiti in comune.

La modifica di legge proposta non ha incidenza sui costi e quindi non ha ripercussioni finanziarie per la Confederazione e i Cantoni, ma comporta soltanto uno sgravio amministrativo. Il credito quadro per i sussidi federali negli anni 2020– 2023, richiesto con il preventivo 2020, ammonta a 58,9 milioni di franchi. Di questi, 20 milioni di franchi riguardano il Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (catasto RDPP), mentre 38,9 milioni di franchi sono destinati alla misurazione ufficiale, il cui finanziamento verrà ridisciplinato con la presente modifica.

La seguente tabella illustra la futura ripartizione auspicata dei mezzi finanziari destinati alla misurazione ufficiale in funzione delle singole misure.

2020–2023

2016–2019 compresa Quota In mio. fr.

Misure legate alla misurazione ufficiale stima attuale modifica LGI

a. Lavori di primo e nuovo rilevamento 50 % 20 % 44 % 17,2

b. Lavori di rinnovamento 18 % 22 %

c. Lavori di demarcazione 5 % 1 %

d. Provvedimenti in seguito a eventi naturali 1 % 1 %

e. Aggiornamenti periodici 14 % 25 % 56 % 21,7

f. Adeguamenti speciali di interesse nazionale straordinario 12 % 29 %

g. Progetti innovativi per l’ulteriore sviluppo della misurazione uffi-

ciale e la sperimentazione di nuove tecnologie 2 %

Totale 100 % 100 % 100 % 38,9

2.1.2 Legge sui sussidi (LSu; RS 616.1)

Situazione iniziale e necessità di agire

Negli ultimi anni il CDF ha intensificato le proprie verifiche nel settore dei sussidi. In questo contesto ha individuato due lacune nella legge sui sussidi, che ora devono essere colmate:

 i beneficiari di sussidi sottostanno a un obbligo assoluto di fornire informazioni nei confronti sia dell’autorità competente per la concessione dei sussidi che del CDF. La LSu non specifica tuttavia se questo obbligo riguarda anche i terzi cui fa ricorso il beneficiario dei sussidi per l’adempimento del proprio compito;

 le autorità competenti per la concessione dei sussidi sono tenute per legge a controllare se i sussidi sono utilizzati conformemente allo scopo stabilito nella pertinente legge, ordinanza, convenzione sulle prestazioni e/o decisione. Talvolta però gli obiettivi, le procedure e le competenze di questi controlli non sono fissati per iscritto in un piano di controllo.

Descrizione della misura

Per migliorare ulteriormente la vigilanza sui sussidi e sul loro utilizzo, la LSu deve essere completata in due punti. Da un lato, occorre chiarire che gli obblighi dei beneficiari di sussidi di fornire informazioni si estendono anche a terzi se, e solo nella misura in cui, questi ultimi sono chiamati ad adempiere il compito in questione. D’altro lato, le autorità competenti per la concessione dei sussidi devono essere tenute a registrare per iscritto in un piano di controllo le modalità con cui verificano che i sussidi vengano utilizzati conformemente allo scopo convenuto.

2.1.3 Legge sull’imposizione del tabacco (LImT; RS 641.31)

Situazione iniziale e necessità di agire

Con il diffondersi della cannabis legale sul mercato svizzero, il numero di fabbricanti assoggettati all’imposta sul tabacco è cresciuto notevolmente (stato a fine gennaio 2019: 665). Secondo l’articolo 18 capoverso 1 LImT la dichiarazione fiscale deve essere presentata mensilmente. Tuttavia, ogni mese quasi a un terzo delle persone soggette all’obbligo di dichiarazione deve essere inviata una diffida. Anche dopo il ricevimento dell’ultima diffida, gran parte delle persone diffidate non hanno ancora adempiuto l’obbligo di presentazione della dichiarazione fiscale.

Descrizione della misura

La creazione di una base legale per la determinazione dell’imposta in base all’apprezzamento discrezionale ha lo scopo di evitare una mancata riscossione dell’imposta e quindi anche di garantire la sicurezza fiscale. Nel contempo si ottiene