Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/66: Legge federale concernente agevolazioni amministrative e misure di sgravio del bilancio della Confederazione · 18 pagine

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Confederazione. L’armonizzazione dei geodati rappresenta un mandato costituzionale (art. 75a cpv. 3 Cost.) e rientra pertanto nei principi di base del diritto concernente la geoinformazione (cfr. art. 4 LGI).

Anche i Cantoni traggono vantaggio dalla misurazione ufficiale e devono quindi continuare a partecipare al suo finanziamento. Con i suoi contributi globali a progetti e misure usuali, la Confederazione coprirà ancora una quota dei costi compresa tra il 15 e il 45 per cento. Nel nuovo capoverso 1teril limite massimo della quota determinante della Confederazione applicabile in caso di adeguamenti speciali di interesse nazionale straordinario è ora fissato all’80 per cento dei costi complessivi (finora a un massimo del 60 %). Ai fini del finanziamento di progetti innovativi per l’ulteriore sviluppo della misurazione ufficiale o la sperimentazione di nuove tecnologie (cpv. 1 lett. g), la quota della Confederazione può essere superiore all’80 per cento. Tale decisione è stata presa perché si tratta di progetti di sviluppo che in linea di massima dovrebbero rientrare nella sfera di competenza della Confederazione, ma che per aumentarne la rilevanza pratica (correlazione tra sviluppo e progetti pilota) sono delegati a un’amministrazione cantonale. Anche in questo caso è opportuna una (modesta) partecipazione finanziaria da parte dei Cantoni.

Il capoverso 1quatercontiene la vera e propria modifica materiale della legge: la competenza di emanare prescrizioni di esecuzione viene ora delegata al Consiglio federale anziché all’Assemblea federale.

3.2 Legge sui sussidi

Art. 11 cpv. 3bis

I richiedenti o beneficiari di sussidi sottostanno a un obbligo di fornire informazioni nei confronti sia dell’autorità competente per la concessione dei sussidi (art. 11 cpv. 2 e 3 LSu) che del CDF (art. 8 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l’art. 10 della legge sul Controllo delle finanze; LCF14). Di conseguenza, le autorità competenti e il CDF possono controllare che il beneficiario utilizzi gli aiuti finanziari e le indennità in modo conforme alla legge (cfr. art. 11 cpv. 3 LSu). Nel contempo, la LCF permette al CDF di verificare la qualità dell’attività di vigilanza sui beneficiari di aiuti finanziari e indennità dell’autorità competente per la concessione dei sussidi.

I beneficiari di sussidi possono avvalersi del sostegno di terzi per l’adempimento del proprio compito, anche nell’ambito di gruppi o di strutture di holding. Il beneficiario dei sussidi può, ad esempio, acquistare prestazioni di servizi da una filiale e pagarle con i sussidi stessi. È inoltre possibile ricorrere ad aziende informatiche esterne o ad altri fornitori di prestazioni.

In relazione al compito che sono chiamati ad adempiere, i terzi devono sottostare agli stessi obblighi previsti per i beneficiari di sussidi. Per i terzi con sede in Svizzera questi obblighi discendono direttamente dalla legge stessa (cfr. art. 11 cpv. 2-3bisLSu). Per i terzi con sede all’estero, invece, l’obbligo di tenere a disposizione delle autorità svizzere tutte le informazioni rilevanti in futuro dovrà essere fondamentalmente imposto dal beneficiario dei sussidi nell’ambito degli accordi contrattuali. In tal modo è possibile facilitare l’accesso alle informazioni.

Tra gli obblighi sono compresi in particolare anche quelli previsti all’articolo 11 capoversi 2 e 3 LSu nei confronti dell’autorità competente per la concessione dei sussidi e del CDF (obbligo di fornire tutte le informazioni necessarie nonché di concedere l’autorizzazione ad esaminare gli atti e ad accedere ai luoghi). A tale proposito, l’articolo 11 LSu presenta attualmente una lacuna, poiché da un punto di vista formale riguarda soltanto il richiedente (ovvero il beneficiario dei sussidi) ma non i terzi cui fa ricorso. Il nuovo capoverso 3bisdell’articolo 11 permette di colmare questa lacuna. Esso è inteso a impedire che l’esecuzione dei relativi controlli sia resa eccessivamente difficile o impossibile perché il beneficiario dei sussidi acquisisce prestazioni da terzi che non sono sottoposti all’obbligo di informare. I controlli dovrebbero comunque essere svolti in primo luogo presso il beneficiario dei sussidi. Nel caso in cui ciò fosse possibile solo in parte, in particolare perché il beneficiario dei sussidi non dispone delle informazioni necessarie per i controlli, queste ultime potrebbero essere richieste anche ai terzi cui fa ricorso il beneficiario.

Art. 25

Dai controlli dei sussidi effettuati dal Consiglio federale a livello dipartimentale nell’ambito del consuntivo è emerso che le unità amministrative dispongono in genere di procedure per il controllo dell’utilizzo dei sussidi. Tuttavia, queste non sono sempre fissate per iscritto. Nel quadro delle sue verifiche, il CDF ha inoltre constatato che talvolta vi sono inefficienze nei controlli dei sussidi effettuati dalle unità amministrative e che non si tiene sufficientemente conto dell’approccio di verifica orientato ai rischi.

Con l’introduzione dell’obbligo di elaborare in forma scritta piani orientati ai rischi per i controlli dei sussidi, le attività delle unità amministrative nel campo della vigilanza sui beneficiari di sussidi saranno sistematizzate e quindi anche semplificate e rese più efficienti. L’elaborazione di questo piano richiede un esame dettagliato dei rischi associati ai sussidi versati e al loro controllo. L’articolo 25 prevede che ciascuna unità amministrativa disponga di piani di controllo scritti per i sussidi che le competono. I piani di controllo si fondano in particolare sulle disposizioni relative ai sussidi o sui crediti a preventivo in base ai quali sono versati i sussidi. Nel quadro dell’articolo 25 le unità amministrative competenti decidono in quale misura sia giustificato trattare contemporaneamente diversi crediti o disposizioni sui sussidi in un unico piano di controllo, aspetto di cui occorre tenere conto. La definizione dei piani di controllo deve essere adeguata in funzione dei rischi connessi ai sussidi al fine di garantire che il dispendio legato ai controlli sia commisurato al rischio corrispondente. È pertanto possibile trattare i sussidi simili nello stesso piano di controllo, anche nel caso in cui questi facciano riferimento a diverse posizioni di credito.

Il piano di controllo deve essenzialmente indicare come, dopo la concessione di un sussidio, l’unità amministrativa verifica che i mezzi siano utilizzati conformemente allo scopo stabilito nella pertinente legge, ordinanza, convenzione sulle prestazioni e/o decisione. Risponde dunque alle domande: chi e come svolge il controllo? Che cosa viene controllato e quando?

Nel dettaglio, il piano di controllo orientato ai rischi disciplina almeno i seguenti elementi.

14 RS 614.0