Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/67: Modifica della legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) · 17 pagine

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sussidi agli operatori incaricati. In assenza di una base legale sufficiente, oggi Innosuisse ha deciso di non assegnare più tali sussidi. Tuttavia, è un dato di fatto che anche i piccoli incentivi finanziari permettono di influire attivamente sull’impostazione dell’intero sistema. Per questo la lettera c deve consentire a Innosuisse di tornare ad agire in questo settore ricoprendo in maniera efficace la funzione integrativa all’interno dell’ecosistema svizzero delle start-up immaginata per lei dalla Confederazione. La disposizione consente esplicitamente di assegnare sussidi a organizzazioni, istituzioni o persone che sostengono lo sviluppo e la costituzione di giovani imprese prevalentemente a livello cantonale o regionale affinché queste organizzazioni, istituzioni o persone riescano a coordinarsi a livello nazionale. Si possono citare a titolo di esempio le associazioni regionali di business angels oppure quelle che riuniscono diverse organizzazioni e istituzioni come i parchi tecnologici, che permettono ai fondatori d’impresa si accedere alle infrastrutture di cui hanno bisogno. Tramite i sussidi a queste organizzazioni, istituzioni e persone Innosuisse può coordinare a livello nazionale le diverse attività di promozione, soprattutto regionali, con i propri strumenti di promozione per aumentare il prestigio internazionale delle start-up svizzere e, di conseguenza, dell’intero Paese.

Il capoverso 3 riguarda quei casi in cui Innosuisse accorda sussidi per permettere alle giovani imprese o ai loro fondatori di usufruire di misure di sostegno organizzate da fornitori di prestazioni esterni, in particolare coach (v. commento relativo al cpv. 2). In questi casi occorre garantire che il supporto fornito da questi soggetti terzi abbia un livello di qualità soddisfacente. Per farlo Innosuisse organizza una procedura di selezione in cui stabilisce quali sono i fornitori di prestazioni selezionabili da parte delle start-up sostenute da Innosuisse e mette a disposizione delle cerchie interessate, in particolare dei beneficiari delle prestazioni, un apposito elenco. I criteri che i fornitori di prestazioni devono soddisfare continueranno a essere definiti nell’ordinanza sui sussidi di Innosuisse. Il sistema attuale è già illustrato nell’articolo 21 LPRI, mentre i dettagli saranno ora disciplinati nell’ordinanza sui sussidi di Innosuisse. A livello di legge è necessaria soltanto una base legale per limitare il numero di fornitori di prestazioni autorizzati tramite una procedura di selezione.

I capoversi 4 e 5 riprendono la norma di cui all’articolo 22 LPRI, finora denominata «promozione delle nuove leve», che a livello di contenuto si adatta agli ulteriori campi d’intervento elencati nell’articolo 20 AP-LPRI. Per persone altamente qualificate si intendono le persone con un potenziale particolarmente elevato nel campo dell’innovazione fondata sulla scienza, indipendentemente dalla loro età (per questo è stata cambiata l’espressione «promozione delle nuove leve»). Pertanto, non devono essere sostenuti solo i giovani ma anche le persone con più esperienza e grandi potenzialità affinché si tenga conto del principio, oggi particolarmente importante, dell’apprendimento permanente. Contrariamente all’attuale articolo 22 non sono più previsti soltanto programmi di scambio per i professionisti altamente qualificati, ma sono presi in considerazione anche altri provvedimenti, che aiutino le persone altamente qualificate ad acquisire competenze nel settore dell’innovazione. La lettera a del capoverso 4 cita espressamente gli studi di fattibilità o progetti simili per i quali le persone altamente qualificate possono ottenere un sostegno. Secondo le lettere b e c deve essere possibile finanziare anche i corsi di formazione continua e, come già previsto attualmente dall’articolo 22 LPRI, i programmi di scambio. Questi programmi sono pensati per permettere agli scienziati di acquisire competenze pratiche in un’impresa la cui attività è fondata sulla scienza e, viceversa, alle persone impiegate nelle aziende di acquisire competenze nella ricerca orientata all’applicazione in un centro di ricerca.

Il capoverso 5 disciplina i costi che possono essere coperti d’ora in poi tramite i sussidi di cui al capoverso 4 e indica alcune tipologie. Finora l’articolo 22 ne prevede solo due, ovvero le borse di studio e i mutui senza interessi, ma questa limitazione deve essere rimossa. Ad esempio in alcuni casi è più utile e sensato accordare sussidi ai datori di lavoro per coprire la perdita di guadagno dei collaboratori che svolgono un programma di scambio in modo tale da preservare il rapporto di lavoro e quindi anche la protezione offerta dal diritto delle assicurazioni sociali e mantenere altri vantaggi legati all’impiego, come ad esempio l’anzianità di servizio. La persona che svolge un programma di scambio può così godere di una certa sicurezza che in altri casi non sarebbe garantita e tornare alla propria occupazione; ciò vale in particolare per le persone meno giovani con obblighi famigliari. Inoltre, sarebbero ipotizzabili anche il pagamento o il cofinanziamento delle tasse di partecipazione a eventuali corsi di formazione continua.

Infine, il capoverso 6 chiarisce, come nella legge in vigore (art. 22 cpv. 3 LPRI), che i sussidi di cui ai capoversi 4 e 5 sono complementari rispetto ai provvedimenti di cui agli articoli 19 e 20.