Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/67: Modifica della legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) · 17 pagine

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due istituzioni in più, ossia la Fondazione TA-SWISS, centro di competenza per la valutazione delle scelte tecnologiche, e la Fondazione Science et Cité, che dispone di esperienza e offerte specifiche per il dialogo scientifico con il vasto pubblico. Questa modifica deve ora essere inserita formalmente nella legge. I due nuovi centri di competenza sono stati integrati nello statuto delle Accademie svizzere delle scienze e vi figurano ora come partner a pieno titolo delle altre quattro accademie. Il 1° febbraio 2018 l’assemblea dei delegati delle Accademie svizzere delle scienze ha approvato il nuovo statuto dell’associazione6. La Fondazione TA-SWISS e la Fondazione Science et Cité sono ora membri dell’associazione come le quattro accademie (cfr. art. 3 dello statuto). Il 1° giugno 2018 il Consiglio federale ha approvato lo statuto riveduto concludendo così la riorganizzazione delle accademie. La Fondazione TA-SWISS e la Fondazione Science et Cité devono ora essere menzionate nella LPRI insieme alle quattro accademie.

2.2.2 Riserve del FNS

Il FNS garantisce ai ricercatori sussidi a sostegno della ricerca per progetti pluriennali della durata massima di cinque anni. Nella contabilità del FNS ciò comporta oneri preliminari per diversi anni, legati ai sussidi concessi per la promozione della ricerca, che non coincidono con i periodi quadriennali del messaggio ERI. Per garantire la continuità dei sussidi alla ricerca il FNS deve poter costituire delle riserve. Attualmente il tetto massimo per le riserve è pari al 10 per cento del sussidio federale annuo. L’importo della cosiddetta «riserva libera» riportato nel conto annuale rappresenta però solamente una minima parte dell’importo complessivo per la promozione della ricerca negli anni successivi stanziato dal FNS a favore dei ricercatori. Per esempio nel conto annuale del 2017 è riportata una riserva libera di 203 milioni di franchi, nonostante siano già stati approvati stanziamenti futuri per 1,112 miliardi di franchi, di cui 583 milioni solamente per l’anno successivo (2018). Occorre inoltre tenere conto del fatto che la possibilità di costituire riserve tramite fondi a destinazione vincolata risulta limitata da quando, nel 2015, è entrato in vigore il nuovo standard contabile, situazione che rende più difficile la riduzione delle riserve. Ogni anno gli oneri preliminari derivanti dagli importi stanziati dal FNS per la promozione nell’anno successivo (anno n+1) vincolano del 50 per cento il budget del SNF nell’anno n. I tagli e gli aumenti del budget a breve termine, così come le oscillazioni della domanda di sussidi nell’anno n, hanno un notevole impatto sulle possibilità di promozione annuali del FNS ed è probabile che i nuovi stanziamenti debbano essere aumentati o ridotti in modo sproporzionato portando a un effetto «stop and go». Le riserve del FNS servono ad assorbire tali oscillazioni consentendo una continuità nel volume e nell’importo dei sussidi e dunque nell’attività di promozione del FNS. Il tetto massimo non deve tuttavia essere troppo elevato dato che, in tal caso, i mezzi federali esplicherebbero il loro effetto in ritardo rispetto a quanto auspicato dal Parlamento.

Il tetto massimo del 10 per cento limita il FNS nel prendere in considerazione le oscillazioni qualitative e quantitative, nonché le mutate esigenze. Per assicurare la continuità dell’importo dei sussidi e far sì che il FNS possa adempiere nel migliore dei modi i suoi compiti risulta necessaria una regolamentazione più flessibile nella costituzione delle riserve. Deve quindi essere introdotta una deroga che consenta di superare il tetto massimo delle riserve del 10 per cento annuo.

2.2.3 Riserve di Innosuisse

Come il FNS, anche Innosuisse accorda sussidi con diversi anni di anticipo che determinano un onere preliminare per la promozione pari almeno al budget di un anno. Poiché così facendo circa la metà del budget annuo è vincolato, i tagli e gli aumenti a breve termine, così come le oscillazioni della domanda di sussidi, hanno un notevole impatto ed è possibile che Innosuisse debba aumentate o ridurre in modo sproporzionato i nuovi stanziamenti. Per poter assicurare la continuità della promozione dell’innovazione Innosuisse deve dunque poter costituire delle riserve. Attualmente il tetto massimo per le riserve è pari al 10 per cento del budget annuale. Come nel caso del FNS, questa rigida limitazione non tiene sufficientemente conto dello scopo della costituzione delle riserve né, in particolare, della compensazione delle oscillazioni annue delle domande di sostegno, del fatto di dover garantire stanziamenti pluriennali né, in generale, dei problemi di liquidità. Inoltre, limita Innosuisse nel prendere in considerazione le oscillazioni qualitative e quantitative, nonché le mutate esigenze. Per assicurare la continuità dell’importo dei sussidi e far sì che Innosuisse possa adempiere nel migliore dei modi i suoi compiti, risulta necessario introdurre anche qui una nuova regolamentazione, più flessibile, per la costituzione delle riserve. Il tetto massimo non deve tuttavia essere troppo elevato dato che, in tal caso, i mezzi federali esplicherebbero il loro effetto in ritardo rispetto a quanto auspicato dal Parlamento.

2.2.4 Ricerca del settore pubblico

La ricerca del settore pubblico è qualsiasi tipo di ricerca scientifica i cui risultati vengano impiegati dall’Amministrazione federale per l’adempimento dei suoi compiti e a cui la stessa Amministrazione dà avvio perché la ricerca in oggetto ricopre un interesse pubblico nella sua sfera di azione, per esempio fornendo basi scientifiche per elaborare e impostare politiche settoriali. La revisione totale della LPRI del 20127 ha permesso di chiarire e precisare le regole della ricerca del settore pubblico per quanto riguarda i compiti, il coordinamento e la garanzia della qualità. La LPRI doveva fungere da legge quadro per la ricerca del settore pubblico, già sancita all’interno di leggi speciali che contemplano la competenza della Confederazione, per esempio nei settori dell’agricoltura o della protezione ambientale. L’articolo 16 capoverso 2 riporta i provvedimenti della ricerca del settore pubblico, che vanno dalla ricerca su commissione all’esercizio di centri

6 http://www.akademien-schweiz.ch/index/Portrait/Auftrag/mainColumnParagraphs/03/text_files/file/document/Statuten_a+_2018_sign_de.pdf (solo in tedesco).

7 FF 2011 7811