Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/67: Modifica della legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) · 17 pagine
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competenza della Confederazione Svizzera. Ne sono un esempio le cooperazioni nell’ambito di alcuni programmi ERA-Net11.
Il capoverso 3 riprende il testo dell’attuale articolo 3 capoverso 3 LASPI precisando però che Innosuisse non solo è autorizzata a rappresentare la Confederazione, ma può partecipare attivamente alle attività di promozione di organi e organizzazioni internazionali nell’ambito dei fondi che le vengono messi a disposizione. La partecipazione comprende l’ideazione, la pianificazione e la realizzazione di questi programmi nonché l’attività di promozione vera e propria. Alcuni esempi in questo settore sono la collaborazione al programma ECSEL12, cofinanziato dal programma quadro di ricerca dell’UE, e all’iniziativa in materia di ricerca e sviluppo orientata al mercato EUREKA13.
Art. 22a Cooperazione con altri organi di ricerca
Finora non era disciplinata in maniera chiara la cooperazione tra Innosuisse e altri organi di ricerca, in particolare con le istituzioni di promozione della ricerca (ad es. la collaborazione con il FNS nel quadro del programma di promozione BRIDGE)14. Il nuovo articolo 22a AP-LPRI provvede creando un’apposita base legale. I dettagli dei programmi di promozione vengono disciplinati all’interno di regolamenti congiunti.
Art. 23 cpv. 2 e 3 Compensazione dei costi indiretti di ricerca
Capoverso 2: i centri di competenza per la tecnologia, sostenuti dalla Confederazione, fanno parte delle strutture di ricerca d’importanza nazionale (art. 15 cpv. 3 lett. c LPRI). Inoltre, secondo la classificazione della LPRI appartengono anche alla categoria «centri di ricerca universitari» (art. 4 lett. c n. 3 LPRI). Così come il FNS, nell’ambito della promozione dell’innovazione Innosuisse è tenuta per legge ad accordare ai partner di ricerca un sussidio volto a compensare i costi indiretti di ricerca (overhead) dei progetti sostenuti (art. 23 LPRI). Il Parlamento stabilisce mediante decreto federale l’aliquota massima di sussidio per l’intero periodo di promozione. Tuttavia, l’esperienza ha dimostrato che l’aliquota massima del 15 per cento valida dal 2017 per Innosuisse e ancor prima per la CTI, applicata uniformemente a tutti i centri di ricerca, non tiene debitamente conto delle specificità dei centri di competenza per la tecnologia, tra cui ad esempio il Centro svizzero di elettronica e microtecnica (CSEM). In ragione del loro orientamento al mercato questi istituti, fondamentali per la capacità innovativa dell’economia svizzera e gestiti tramite un partenariato pubblico-privato (PPP), hanno una struttura finanziaria e dei costi diversa rispetto a quella delle università e delle scuole universitarie professionali (SUP). I motivi sono due: in primo luogo questi centri gestiscono, sviluppano e aggiornano una serie di piattaforme e infrastrutture tecniche (p. es. le cosiddette clean room) fondamentali per le loro attività e la cui implementazione e manutenzione devono essere garantite tramite il finanziamento di base delle istituzioni. Pertanto queste ultime non possono ripartire i costi generati dalle piattaforme e dalle infrastrutture su un finanziamento esteso degli enti responsabili (come per le università e le SUP) ma devono ripartirli proporzionalmente sui costi di progetto (contabilità analitica per centri di costo), procedura che comporta un rincaro dei costi indiretti di progetto (overhead). In secondo luogo di norma i centri di competenza per la tecnologia si avvalgono prevalentemente di senior scientist assunti stabilmente, ovvero di ingegneri e scienziati esperti nei loro settori di competenza e, solo secondariamente, di dottorandi (impiegati per progetti specifici di durata limitata). Tutti questi fattori fanno sì che nei centri di competenza per la tecnologia i «costi di progetto» da coprire tramite l’acquisizione di mezzi finanziari di terzi siano più elevati rispetto a quelli delle università o delle SUP. D’altro canto, i costi supplementari che ne derivano (p. es. quelli dei progetti per cui si richiede un sostegno a Innosuisse) non possono essere semplicemente addebitati ai partner attuatori senza che i centri perdano attrattiva come partner di ricerca. Alla luce di tutto ciò, nell’ottica dei centri per il trasferimento di sapere e tecnologie Innosuisse in quanto agenzia di promozione diventa sempre meno interessante in quanto la sua prassi consolidata di calcolo degli overhead non tiene adeguatamente conto dei costi di progetto effettivi di questi centri o non può farlo per via delle disposizioni legislative vigenti. La revisione interviene su questo punto: per preservare l’importanza di questi centri di rilevanza nazionale che promuovono l’innovazione nel sistema ERI svizzero, il Consiglio federale deve avere la possibilità, a livello giuridico, di chiedere al Parlamento un’aliquota di sussidio più elevata per i costi indiretti di ricerca dei centri di competenza per la tecnologia sostenuti dalla Confederazione rispetto a quella delle università e delle SUP. Per il resto la procedura rimane invariata: il Parlamento stabilisce l’aliquota massima overhead per ogni periodo ma, su richiesta del Consiglio federale, può fissare importi diversi (p. es. max. 25% per i centri di competenza per la tecnologia e 15% per tutti gli altri centri di ricerca universitari). Su questa base Innosuisse può valutare in maniera differenziata i singoli casi (domande di progetto) e, qualora necessario, approvare un sussidio overhead più elevato per i costi indiretti di ricerca dei centri di competenza per la tecnologia.
11 https://m-era.net/
12 https://www.ecsel.eu/
13 https://www.eurekanetwork.org/
14 https://www.bridge.ch/it/