Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/67: Modifica della legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) · 17 pagine
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start-up e le imprese senza scopo di lucro – possano beneficiare di un sostegno più mirato rispetto a quanto avvenuto finora. Inoltre è ipotizzabile che una migliore promozione dell’innovazione fondata sulla scienza migliori l’innovazione e la creazione di valore aggiunto incentivando così la crescita e l’attrattiva della piazza economica. Concretamente, le ripercussioni potranno però essere illustrate soltanto nel quadro dell’analisi dell’efficacia dei singoli strumenti di promozione.
4.4 Ripercussioni per la società
Probabilmente la maggiore flessibilità nella promozione della ricerca e dell’innovazione fondata sulla scienza migliorerà anche le chance di formazione e sviluppo individuale delle persone attive nel settore. Nell’era della rivoluzione digitale e delle competenze sempre nuove richieste dal mondo del lavoro, la modifica di legge contribuisce in modo decisivo a ridurre la carenza di personale qualificato e a garantire la piena occupazione. Le ripercussioni sul piano concreto potranno tuttavia essere analizzate meglio solamente quando sarà definita l’impostazione degli strumenti di promozione. Le altre modifiche non hanno ripercussioni di rilievo per la società.
4.5 Ripercussioni per l’ambiente
L’avamprogetto non ha alcuna conseguenza per l’ambiente. Occorre precisare che il principio generale di cui all’articolo 6 capoverso 3 lettera a LPRI secondo cui gli organi di ricerca nell’adempiere i loro compiti tengono conto degli obiettivi di uno sviluppo sostenibile della società, dell’economia e dell’ambiente, non è oggetto di modifica. Ciò vale anche per la promozione dell’innovazione di Innosuisse, che continuerà a valorizzare in particolare progetti che contribuiscono all’utilizzo sostenibile delle risorse.
5. Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità
L’avamprogetto si fonda sull’articolo 64 capoverso 1 della Costituzione federale che conferisce alla Confederazione la competenza di promuovere la ricerca scientifica e l’innovazione.
5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Nel quadro della cooperazione internazionale nel settore della ricerca e dell’innovazione gli impegni della Confederazione e di Innosuisse sono sanciti in diversi accordi e convenzioni. Nei casi in cui, per esempio, la promozione dei progetti d’innovazione transfrontalieri avviene in collaborazione con altri Paesi o con organizzazioni o gruppi di lavoro internazionali sulla base di condizioni stabilite di comune accordo, Innosuisse deve in parte derogare al principio – valevole a livello nazionale – secondo cui i sussidi possono essere versati soltanto al partner di ricerca. Le basi in tal senso sono oggi limitate; con il nuovo disciplinamento l’attività di promozione transfrontaliera si fonderà su basi giuridiche più solide. L’avamprogetto è quindi in linea con gli impegni internazionali della Svizzera per la promozione dell’innovazione.
5.3 Forma dell’atto
L’avamprogetto comprende importanti disposizioni contenenti norme di diritto, le quali, ai sensi dell’articolo 164 della Costituzione federale, devono essere emanate sotto forma di legge federale. La competenza dell’Assemblea federale per l’emanazione della legge deriva dell’articolo 163 capoverso 1 Cost. L’atto normativo sottostà a referendum facoltativo.
5.4 Conformità alla legge sui sussidi
L’avamprogetto modifica le attuali disposizioni sui sussidi per la promozione dell’innovazione fondata sulla scienza e per la cooperazione internazionale nel settore della ricerca. Vengono perciò riportate le seguenti osservazioni sul rispetto dei principi della legge sui sussidi.
Poiché l’innovazione fondata sulla scienza e la cooperazione internazionale nel settore della ricerca creano valore aggiunto, la Confederazione ritiene ragionevole e conveniente mantenere le sovvenzioni. Del resto, i Cantoni non possono far fronte a questi compiti da soli né adempiere il mandato in modo semplice, razionale ed efficiente senza un aiuto finanziario federale, dato che le altre possibilità di finanziamento sono insufficienti. Il principio di sussidiarietà rispetto ad altre fonti di finanziamento viene inoltre rispettato concedendo sussidi soltanto a progetti o programmi che non potrebbero essere realizzati senza il contributo federale.
L’avamprogetto rispetta inoltre i principi dell’impostazione degli aiuti finanziari. In particolare, di norma il beneficiario deve fornire una prestazione propria e dimostrare di aver profuso gli sforzi autonomi che si possono ragionevolmente pretendere da lui e aver sfruttato altre possibilità di finanziamento. Questi principi vengono osservati scrupolosamente nella pianificazione concreta degli strumenti di finanziamento a livello di ordinanza sui sussidi di Innosuisse.
La gestione materiale del sovvenzionamento è garantita in particolare tramite le direttive per la rendicontazione e il controlling definite nel quadro di decisioni o contratti ad hoc. A livello finanziario, a seconda dei compiti e degli strumenti