Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/67: Modifica della legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) · 17 pagine
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la gestione avviene tramite la concessione di sussidi per le spese con l’obbligo di una determinata partecipazione propria oppure di sussidi forfettari.
5.5 Delega di competenze legislative
In virtù dell’articolo 10 capoverso 6 LPRI, nell’O-LPRI il Consiglio federale può formulare deroghe al principio secondo cui le riserve del FNS non possono eccedere il 10 per cento del sussidio federale annuo.
L’articolo 19 capoversi 1bis e 3bis AP-LPRI prevede la delega di competenze legislative a Innosuisse, che disciplinerà nell’ordinanza sui sussidi i casi in cui nell’ambito della cooperazione internazionale possono essere versati sussidi anche al partner attuatore e stabilirà i criteri per la determinazione dell’ammontare della partecipazione delle giovani imprese. In tal modo la Confederazione può perseguire una promozione dell’innovazione efficiente e conforme al fabbisogno. Occorre tenere presente che Innosuisse non è l’ultima istanza decisionale e che le disposizioni dell’ordinanza sui sussidi devono essere approvate, come sempre, dal Consiglio federale.