Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/67: Modifica della legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) · 17 pagine

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Art. 29 cpv. 1 Cooperazione internazionale nel settore della ricerca, Sussidi e provvedimenti

L’ordinanza sulle misure per la partecipazione della Svizzera ai programmi quadro dell’Unione europea nel settore della ricerca e dell’innovazione (OPQRI), che realizza l’articolo 29 capoverso 1 lettera b LPRI, menziona in diversi casi (p. es. all’art. 6 cpv. 1 lett. a) come potenziali beneficiari dei sussidi, oltre ai centri di ricerca universitari (art. 4 lett. c LPRI) e ai centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo (art. 5 LPRI), anche le «altre istituzioni a scopo non lucrativo». Ciò tuttavia non è desumibile in maniera chiara dall’attuale articolo 29 capoverso 1 lettera b LPRI. A livello pratico è importante che le «altre istituzioni a scopo non lucrativo» siano designate come potenziali beneficiarie dei sussidi anche nella LPRI, considerando che proprio i programmi quadro di ricerca dell’UE nonché i progetti e le iniziative (co)finanziati da tali programmi coprono un ampio spettro di progetti di ricerca e innovazione lungo l’intera catena del valore con molti potenziali beneficiari di sussidi che non rientrano né nella categoria «centri di ricerca universitari» né in quella dei «centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo» poiché svolgono ricerca nel proprio settore specifico o partecipano ad attività di ricerca solo in maniera sporadica. È possibile citare, ad esempio, l’associazione Swiss National Grid (SwiNG) che ha il compito di garantire, in quanto centro nazionale competente, l’implementazione di un’infrastruttura svizzera di high performing computing all’interno dell’iniziativa europea Grid, nonché le città, le autorità, i musei, gli ospedali e le organizzazioni di pazienti. Per questo si propone di inserire alla lettera b la seguente aggiunta: «ad altre istituzioni a scopo non lucrativo che svolgono ricerca in un settore specifico o che partecipano ad attività di ricerca».

Con l’aggiunta proposta alla lettera c si punta a uniformare la cerchia dei potenziali destinatari di sussidi di cui alle lettere b e c. In particolare, dovrebbe essere possibile sostenere con una base legale più esplicita i sussidi per le attività archeologiche svizzere all’estero, così come quelli per l’Istituto universitario europeo (IUE), per l’Istituto Svizzero di Roma (ISR), ecc. (per saperne di più su questi istituti cfr. Messaggio ERI 2017–2020, FF 2016 2701, pag. 2828 segg. nonché i messaggi ERI 2013–2016, 2012, 2008–2011). Nonostante la dimensione della cooperazione internazionale sia spesso presente, le attività svolte nell’ambito di progetti di ricerca archeologici non sono propriamente attività di cooperazione bilaterale o multilaterale, ma piuttosto attività di ricerca che, per motivi geografici, devono essere necessariamente svolte all’estero. Per questo si propone di aggiungere nella lettera c la formulazione «per attività di ricerca specifiche all’estero». Nel complesso le modifiche proposte nell’articolo 29 sono finalizzate a precisare o aggiornare la prassi attuale senza introdurre nuove misure di promozione.

Modifica della legge del 17 giugno 201615 su Innosuisse (LASPI)

Art. 3 cpv. 2 - 4 Compiti

Nel capoverso 2 viene modificata la numerazione degli articoli dell’AP-LPRI in base alle modifiche effettuate.

Il compito attualmente menzionato nel capoverso 3 viene spostato nell’articolo 22 AP-LPRI. Al suo posto si rimanda al nuovo articolo 22 AP-LPRI, che disciplina i compiti di Innosuisse nel contesto internazionale.

Il nuovo capoverso 4 si limita all’attività di informazione svolta da Innossuisse, mentre la promozione delle attività informative di terzi è ora regolamentata nell’articolo 21 capoverso 3 AP-LPRI. Innosuisse è tenuta a pubblicizzare le possibilità di promozione anche autonomamente, ad esempio sul proprio sito. Inoltre, può elaborare offerte di informazione in collaborazione con soggetti terzi e avviare partenariati con le associazioni che organizzano eventi come il Swiss Innovation Forum. Un altro strumento adeguato per favorire la trasmissione delle informazioni è l’istituzione di piattaforme di scambio (p. es. in Internet, presso i promotori dell’innovazione regionali o cantonali o in occasione di eventi), tramite le quali gli interessati possono reperire informazioni e altri strumenti utili.

Art. 4 rubrica e cpv. 1

La rubrica dell’articolo 4 deve essere abbreviata e limitata alla partecipazione a soggetti giuridici e il capoverso 1 deve essere abrogato perché le cooperazioni con organizzazioni e organismi di promozione esteri sono ora disciplinate dalla LPRI (v. commento relativo all’art. 22 cpv. 2 AP-LPRI).

Art. 8 cpv. 2 lett. b e c Direzione

Nella lettera b viene inserito il rimando alle decisioni nell’ambito dei provvedimenti di sostegno alle PMI e, in particolare, al mentorato. Per questa tipologia di promozione piuttosto limitata sia dal punto di vista temporale che finanziario (durata massima 12 mesi, prestazione massima 5000 franchi) non è necessaria una perizia che valuti le condizioni della promozione. Pertanto, per agevolare il lavoro del Consiglio dell’innovazione e rendere più efficiente la procedura, la competenza decisionale deve essere attribuita alla direzione. Inoltre, poiché la promozione della trasmissione delle informazioni è stata parzialmente spostata nella LPRI, alla lettera b occorre inserire anche il rimando all’articolo 21 lettera 3 AP-LPRI.

15 RS 420.2