Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/67: Modifica della legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) · 17 pagine
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La lettera d menziona il sostegno alle attività di informazione sulle possibilità di promozione, finora disciplinato solo come compito di Innosuisse nell’articolo 3 capoverso 4 LASPI, anche in quanto compito della Confederazione. Lo scopo è tenere conto della sistematica vigente.
Art. 19 cpv. 1, 1bis, 2 lett. a e d, 2bis, 2ter, 2quater, 3, 3bis e 5 Promozione di progetti d’innovazione
Con circa il 70 per cento del budget annuale per le attività di promozione, la promozione di progetti rappresenta il principale strumento di Innosuisse. In linea di massima vengono finanziati i progetti d’innovazione realizzati congiuntamente da un centro di ricerca (partner di ricerca) e un partner economico (partner attuatore). Questo principio rimane immutato. Secondo la legge in vigore Innosuisse e il partner attuatore si assumono ognuno la metà dei costi diretti di progetto mentre i fondi vengono versati direttamente e unicamente al partner di ricerca. Già oggi sono previste delle deroghe, in particolare all’articolo 19 capoverso 2 lettera d LPRI con rinvio all’articolo 30 O-LPRI (eccezioni al principio del finanziamento a metà) e all’articolo 19 capoverso 3 LPRI (sostegno di progetti senza partner attuatore). Con i cambiamenti previsti le attuali disposizioni derogatorie vengono adeguate alle esigenze della prassi in materia di promozione.
Oggi l’articolo 19 capoverso 1 LPRI prevede che i sussidi di Innosuisse coprano solo le spese di progetto del partner di ricerca (centri di ricerca universitari e centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo). Tuttavia, a livello internazionale non viene fatta alcuna distinzione tra le spese di progetto del partner di ricerca e quelle del partner economico e nell’ambito di partenariati internazionali vengono assegnati fondi di promozione anche alle aziende. Pertanto, in molti casi per collaborare con organizzazioni internazionali Innosuisse deve prescindere dai requisiti vigenti a livello svizzero e versare sussidi non solo ai partner di ricerca, ma anche ai partner attuatori. L’articolo 29 capoverso 1 lettera e LPRI stabilisce una norma solo per un settore limitato della cooperazione internazionale di Innosuisse, ovvero i programmi quadro dell’UE, nonché le iniziative e i programmi cofinanziati da tali programmi quadro. Per la futura cooperazione internazionale occorre quindi introdurre una base legale per i sussidi ai partner attuatori. Il principio in base al quale i sussidi di Innosuisse coprono solo le spese di progetto dei partner di ricerca deve essere ridefinito insieme a una disposizione derogatoria specifica nel capoverso 1bis. Nella sua ordinanza sui sussidi Innosuisse potrà quindi stabilire di concedere sussidi anche ai partner attuatori se ciò è necessario per la cooperazione internazionale nel settore dell’innovazione fondata sulla scienza. Pur continuando a menzionare il compito principale di Innosuisse, ovvero promuovere l’innovazione, il nuovo capoverso 1 specifica già i potenziali partner di progetto, disposizione finora contenuta nella lettera a dell’articolo 19 capoverso 2 LPRI, che quindi può essere abrogata.
La versione vigente dell’articolo 19 capoverso 2 lettera d LPRI stabilisce che i partner attuatori si assumano la metà del finanziamento del progetto; tuttavia, prevede anche che il Consiglio federale possa stabilire una deroga, possibilità di cui si è avvalso all’articolo 30 O-LPRI, secondo il quale però Innosuisse può soltanto fissare una quota di partecipazione del partner attuatore ai costi del progetto inferiore al 50 per cento. Attualmente non è possibile richiedere al partner attuatore una partecipazione superiore al 50 per cento. Innosuisse deve poter adeguare la quota alle sue reali necessità ed eventualmente esigere anche una partecipazione più elevata. Inoltre, una rigida suddivisione a metà dei costi non rispecchia le spese effettive sostenute dal partner di ricerca o dal partner attuatore, che variano piuttosto in funzione del progetto specifico. È quindi necessario definire la prassi di promozione in maniera più flessibile. Secondo le competenze stabilite nella versione vigente dell’articolo 23 LASPI, Innosuisse ha la facoltà di affinare la propria prassi in questo settore nel contesto delle prescrizioni legali descritte qui di seguito.
Al posto del finanziamento al 50 per cento da parte del partner attuatore, nel capoverso 2 lettera d a quest’ultimo viene richiesta una «partecipazione adeguata». Secondo il capoverso 2bisInnosuisse deve poter fissare in modo vincolante tale quota in un intervallo che va dal 40 al 60 per cento del totale dei costi diretti di progetto e assumersi poi la quota rimanente. Inoltre, in casi particolari e motivati, Innosuisse deve avere la possibilità di richiedere al partner attuatore un contributo inferiore al 40 per cento o superiore al 60 per cento oppure di rinunciare del tutto al contributo. Le motivazioni alla base di queste deroghe sono elencate in maniera esaustiva nei capoversi 2ter e 2quater.
Il capoverso 2terspecifica le condizioni che giustificano una partecipazione finanziaria del partner attuatore ai costi di progetto inferiore al 40 per cento. Le lettere a e b corrispondono alle deroghe attualmente previste dall’articolo 30 capoverso 1 lettere a e b O-LPRI, ovvero i casi in cui il progetto ha un potenziale di successo economico superiore alla media o di utilità sociale elevato ma i rischi di realizzazione sono anch’essi superiori alla media (lett. a) oppure in cui dai risultati attesi possono trarre beneficio sia il partner attuatore che un’ampia cerchia di utenti non coinvolti nel progetto (lett. b). In entrambi i casi vi è un interesse alla realizzazione del progetto ma è necessario ridurre ulteriormente l’onere a carico del partner attuatore. Infine, può essere prevista una partecipazione di quest’ultimo inferiore al 40 per cento anche in caso di finanziamento da parte di terzi non derivante da aiuti finanziari della Confederazione, ad esempio se il progetto è sostenuto anche con fondi di promozione cantonali (lett. c). Oltre alle deroghe già previste, la lettera d consente a Innosuisse di tenere in considerazione la capacità economica del partner attuatore e stabilire una partecipazione ai costi inferiore al 40 per cento se il potenziale di successo per i risultati del progetto è superiore alla media. Questa regolamentazione è particolarmente favorevole alle start-up che hanno le potenzialità per crescere e affermarsi e per le quali si può ritenere che siano in grado di applicare con successo i risultati delle loro ricerche, sebbene all’inizio abbiano una capacità economica insufficiente per contribuire autonomamente a un progetto d’innovazione. La nuova norma