Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/67: Modifica della legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) · 17 pagine
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A livello di ordinanza (O-LPRI9) questa deroga deve essere specificata come segue:
«Art. xy
1 In un determinato anno civile (anno contabile n) il FNS può superare eccezionalmente l’aliquota massima del 10 per cento del sussidio federale annuo determinante se:
a. il totale delle riserve non eccede il 20 per cento degli oneri preliminari relativi agli stanziamenti del FNS per l’anno immediatamente successivo (anno n+1); e
b. l’aliquota massima del 10 per cento del sussidio federale annuo previsto è rispettata per i due anni successivi (n+2 e n+3).
2 Il FNS sottopone alla SEFRI un’apposita pianificazione delle riserve aggiornata con cadenza annuale.
3La SEFRI ne prende visione e approva un’eventuale deroga ai sensi del capoverso 1 previa consultazione dell’Amministrazione federale delle finanze».
Art. 11 Accademie svizzere delle scienze
Così come nella versione francese in vigore, nella rubrica e nel capoverso 1 dell’articolo deve figurare l’attuale nome completo dell’associazione ovvero «Accademie svizzere delle scienze». Nella versione tedesca dei capoversi 3 e 7 il sostantivo «Verbund» viene sostituito con «Verein». Inoltre, poiché con l’ingresso delle due fondazioni TA-SWISS e Science et Cité l’associazione non è più composta soltanto da accademie, l’espressione «le singole accademie» (cpv. 3 e 7) viene sostituita con l’espressione «le istituzioni membro».
Art. 16 Ricerca del settore pubblico
Così come nella versione francese in vigore, nella versione tedesca del capoverso 1 le due subordinate non devono più essere collegate dalla congiunzione «weil» (perché), bensì dalla congiunzione «und» (e). In questo modo si migliora la leggibilità. La versione italiana è adeguata di conseguenza.
Il capoverso 2 contiene un elenco esaustivo dei provvedimenti che possono essere adottati nella ricerca del settore pubblico conformemente alla LPRI: si va dall’esercizio di centri federali di ricerca alla concessione di sussidi a centri di ricerca universitari per la realizzazione di programmi di ricerca necessari per la ricerca del settore pubblico fino al conferimento di mandati di ricerca secondo il diritto in materia di appalti pubblici. Sono fatte salve le misure contenute nelle leggi speciali (art. 14 LPRI). Nel capoverso 2 l’ordine dei provvedimenti viene modificato come segue.
I due provvedimenti più semplici da descrivere – ovvero il conferimento di mandati di ricerca e l’esercizio di centri federali di ricerca – devono essere menzionati per primi (art. 16 cpv. 2 lett. a e b AP-LPRI), seguiti dalla realizzazione di propri programmi di ricerca (art. 16 cpv. 2 lett c AP-LPRI) e dai sussidi a centri di ricerca universitari per la realizzazione di programmi di ricerca (art. 16 cpv. 2 lett d AP-LPRI). Cambiando l’ordine dei provvedimenti si sottolinea il fatto che la ricerca del settore pubblico si concentra prevalentemente sulle categorie «ricerca su commissione» (lett. a) e «centri federali di ricerca» (lett. b).
Spiegazioni terminologiche (lett. c e d): i «programmi di ricerca» sono progetti disciplinati da condizioni quadro costituite da direttive tematiche o di carattere ideativo-organizzativo (cfr. la definizione del FNS10). Di norma vengono realizzati tramite diversi progetti singoli. Un’infrastruttura in quanto tale non è un programma di ricerca ma la sua costituzione e la sua gestione possono essere i presupposti per la realizzazione di un programma di ricerca.
Nel capoverso 6 occorre modificare le lettere in seguito al cambiamento dell’ordine dei provvedimenti al capoverso 2.
Art. 18 cpv. 2 lett. a, bbis e d Promozione dell’innovazione; Compiti della Confederazione
La lettera a viene solo lievemente riformulata al fine di specificare l’attuale espressione «promozione dell’imprenditorialità fondata sulla scienza».
La lettera bbisriprende il concetto di promozione delle nuove leve, finora presente nell’articolo 18 capoverso 2 lettera d LPRI, e lo riformula in maniera più chiara. Non si tratta di sostenere i «giovani talenti», come suggerisce l’espressione «nuove leve», bensì in generale le persone altamente qualificate, indipendentemente dalla loro età. Infatti, proprio nell’era digitale è determinante aiutare le persone talentuose di qualsiasi età a sfruttare pienamente il proprio potenziale d’innovazione.
9 RS 420.11
10 http://www.snf.ch/fr/encouragement/programmes/Pages/default.aspx (solo tedesco e francese)