Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/67: Modifica della legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) · 17 pagine
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Sempre per alleggerire il lavoro del Consiglio dell’innovazione e migliorare l’efficienza, conformemente alla nuova lettera c è la direzione stessa a prendere la decisione di non entrata nel merito per le domande che non superano l’esame formale. Finora la decisione era presa dal Consiglio dell’innovazione, al quale andava presentata una proposta. Per le domande formalmente ammissibili la procedura rimane invariata.
Art. 10 cpv. 1 lett. a e c Consiglio dell’innovazione, Compiti
Nella lettera a occorre specificare che per determinate decisioni la competenza potrebbe spettare a un altro organo (per esempio alla direzione per le decisioni sulle domande relative al mentorato per l’innovazione).
Nella lettera c occorre adeguare il riferimento alla LPRI in quanto la procedura di selezione dei fornitori di prestazioni non è più disciplinata dall’articolo 21 capoverso 1 LPRI (v. commento agli art. 20 cpv. 3 e 21 cpv. 2 AP-LPRI).
Art. 19 cpv. 3 Riserve
L’approvazione del rapporto di gestione annuale di Innosuisse e la decisione in merito all’impiego di eventuali utili (art. 25 cpv. 2 lett. g LASPI) spettano al Consiglio federale. Secondo la nuova disposizione, quando si trova a decidere sull’impiego di eventuali utili il Consiglio federale deve poter stabilire, in casi eccezionali, un aumento delle riserve che Innosuisse è autorizzata a costituire in virtù dell’articolo 19 capoverso 2 LASPI (max. 10% del budget annuale). In questo modo ha la possibilità di tutelare gli interessi della promozione dell’innovazione e di mantenere i fondi messi a disposizione dal Parlamento per il loro scopo originario. Dal punto di vista materiale occorre introdurre una regolamentazione analoga a quella riguardante il FNS (v. 2.2.2 e commento all’art. 10 cpv. 6 AP-LPRI). Il Consiglio federale decide in merito all’assegnazione degli importi alle riserve tenendo conto degli oneri preliminari di Innosuisse per i sussidi di promozione dell’innovazione degli anni successivi.
Art. 23 lett. bbis, bter e c
L’articolo 23 LASPI definisce i contenuti stabiliti dal consiglio d’amministrazione di Innosuisse nell’ordinanza sui sussidi. La lettera bbisviene introdotta in quanto l’articolo 19 capoverso 1bis AP-LPRI obbliga Innosuisse a disciplinare i casi in cui, nell’ambito della cooperazione internazionale, possono essere versati anche sussidi ai partner attuatori.
Inoltre, viene aggiunta la lettera bterdato che l’articolo 19 capoverso 3bisAP-LPRI stabilisce che il consiglio d’amministrazione disciplina i criteri per determinare l’importo delle prestazioni proprie delle giovani imprese.
Poiché la procedura di selezione dei fornitori di prestazioni non è più disciplinata nell’articolo 21 capoverso 1 LPRI (v. commento agli art. 20 cpv. 3 e 21 cpv. 2 AP-LPRI), alla lettera c occorre adeguare il riferimento alla LPRI.
4. Ripercussioni
Già oggi la Confederazione promuove la ricerca scientifica e l’innovazione in virtù del mandato costituzionale (art. 64 Cost.). L’avamprogetto non prevede quindi nuovi compiti. È nell’interesse della Confederazione e di tutti gli attori coinvolti impostare la promozione della ricerca e dell’innovazione nel modo più efficace possibile, e il progetto va in tal senso: non cambia la struttura dei campi d’intervento, bensì adegua le possibilità di promozione al contesto in evoluzione. Solamente l’attività di promozione vera e propria determina ripercussioni dirette per la Confederazione, i Cantoni, l’economia e le altre cerchie, ripercussioni già attentamente valutate in sede di pianificazione dei provvedimenti. Qui di seguito elenchiamo quelle ritenute sufficientemente probabili.
4.1 Ripercussioni per la Confederazione
Nel settore della promozione dell’innovazione l’avamprogetto non ha ripercussioni dirette per la Confederazione: la competenza legislativa rimane infatti federale. L’adeguamento delle ordinanze di Innosuisse richiede inoltre, come sempre, l’approvazione del Consiglio federale. Le ripercussioni sul piano finanziario e del personale derivanti dal presente avamprogetto potranno essere valutate solamente in fase di impostazione concreta degli strumenti di promozione.
4.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni
Le modifiche nel settore della promozione dell’innovazione di Innosuisse non hanno ripercussioni dirette sulla politica regionale.
4.3 Ripercussioni per l’economia
La modifica di legge ha lo scopo di rendere più flessibili ed efficaci gli strumenti della promozione dell’innovazione in modo da consentire una reazione più tempestiva ai cambiamenti e alle esigenze delle imprese; verrà ottimizzata la dinamica alla base delle innovazioni e della costituzione di nuove imprese, con risvolti positivi per la crescita economica. È probabile che, grazie a una promozione più flessibile dell’innovazione fondata sulla scienza, i vari attori – in particolare i centri di ricerca universitari, i centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo, le imprese che fanno ricerca, le