Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/67: Modifica della legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) · 17 pagine
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Art. 21 Promozione del trasferimento di sapere e tecnologie e della trasmissione delle informazioni
Attualmente i provvedimenti specifici per la promozione del trasferimento di sapere e tecnologie costituiscono meno del tre per cento del budget di promozione di Innosuisse. Il programma pluriennale 2021–2024 prevede il potenziamento mirato di questi provvedimenti, segnatamente delle reti tematiche nazionali (RTN), particolarmente importanti per l’avvio di progetti d’innovazione. Tuttavia, anche in futuro il budget per la promozione del trasferimento di sapere e tecnologie si aggirerà intorno al cinque per cento del totale. Come l’attuale articolo 20 capoverso 3 LPRI, il capoverso 1 disciplina la competenza di Innosuisse di sostenere la valorizzazione del sapere e il trasferimento di sapere e tecnologie, ma con una formulazione che rende più chiaro di cosa si tratta e quali sono gli obiettivi perseguiti. L’interazione tra i principali operatori dell’innovazione fondata sulla scienza deve agevolare e favorire l’avvio di progetti d’innovazione. Innosuisse deve pertanto creare l’accesso alle informazioni pertinenti e alle infrastrutture, ma anche promuovere in maniera mirata l’interazione tra gli operatori (lett. a); in tal modo viene sostenuta in generale la valorizzazione del sapere e del trasferimento di sapere e tecnologie. Tramite la formulazione più generica rispetto a quella attuale si chiarisce che è possibile sostenere non solo gli scambi fra il mondo scientifico e gli ambienti economici, ma anche quelli all’interno della comunità scientifica e dell’economia. Nella lettera a sono comprese ad esempio le piattaforme tematiche e le reti tematiche nazionali. La lettera b punta invece, tramite provvedimenti come il mentorato per l’innovazione, a rafforzare la capacità e la disponibilità innovativa delle PMI. Anche in questo caso attualmente Innosuisse lascia libere le PMI di scegliere un mentore adeguato (v. cpv. 2) e assegna sussidi sotto forma di accrediti. Ulteriori misure di potenziamento della capacità innovativa delle PMI potrebbero aiutarle ad adattarsi alle nuove sfide, come ad esempio i cicli tecnologici e produttivi più brevi o i requisiti di agilità aziendale più elevati, oppure in generale a promuovere la cultura dell’innovazione all’interno dell’azienda. Questi obiettivi possono essere raggiunti, ad esempio, mediante la partecipazione a workshop e misure di formazione continua, l’utilizzo di piattaforme di scambio o l’organizzazione di attività comuni con altre aziende o con il settore scientifico. Per i provvedimenti menzionati alla lettera b Innosuisse può offrire prestazioni proprie oppure incaricare soggetti terzi. Lettera c: quando si parla di trasferimento di sapere e tecnologie non bisogna perdere di vista la protezione dei diritti legati alla proprietà intellettuale. Pertanto, la promozione del trasferimento di sapere e tecnologie nonché della trasmissione delle informazioni deve prevedere anche misure di sostegno in questo campo. Ad esempio, con l’introduzione della nuova lettera c Innosuisse è autorizzata a finanziare giovani imprese e PMI che fanno svolgere ricerche assistite nella letteratura brevettuale presso l’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI). La lettera d offre la possibilità, se necessario, di finanziare provvedimenti di coordinamento e di formazione che aiutino a garantire e potenziare il successo e l’efficacia di progetti d’innovazione secondo l’articolo 19, come ad esempio i provvedimenti nell’ambito dei progetti flagship, previsti dal programma pluriennale 2021–2024. I consorzi costituiti per realizzare questi progetti devono avere la possibilità, tramite un contributo finanziario, di gestire attivamente la complessità e le dimensioni delle sfide legate al proprio progetto in materia di coordinamento, trasferimento di sapere e formazione dei collaboratori coinvolti. Così facendo è possibile rafforzare e incentivare in maniera specifica e oculata il trasferimento di sapere e tecnologie, che è alla base dei progetti d’innovazione. Inoltre, i provvedimenti di cui all’articolo 21 capoverso 1 AP-LPRI possono essere richiesti in aggiunta ai programmi di promozione di Innosuisse in corso.
Nei casi in cui Innosuisse consente alle PMI di avvalersi di misure di sostegno da parte di fornitori di prestazioni esterni, in particolare mentori, come nel caso del coaching, occorre garantire che questo sostegno sia di qualità soddisfacente. Per questo, in base al capoverso 2, Innosuisse deve poter definire i potenziali fornitori di prestazioni tramite una procedura di selezione e mettere a disposizione dei beneficiari un elenco dei fornitori qualificati. Tuttavia, Innosuisse deve anche poter assegnare incarichi a fornitori adeguati secondo l’articolo 21 capoverso 1 lettera b AP-LPRI.
La promozione della trasmissione delle informazioni da parte di terzi finora disciplinata nell’articolo 3 capoverso 4 LASPI viene sancita anche nella LPRI (capoverso 3) affinché i compiti specifici legati alla promozione da parte di Innosuisse non siano più ripartiti su due diversi atti normativi. Si tratta soprattutto di sussidi a terzi che mettono a disposizione offerte ad esempio sotto forma di documenti, eventi settoriali o piattaforme elettroniche. Per queste offerte occorre presentare una domanda presso Innosuisse. Le attività di informazione organizzate da Innosuisse rimangono disciplinate dall’articolo 3 capoverso 4 LASPI (v. commento relativo all’articolo 3 capoverso 4 AP-LPRI).
Art. 22 Cooperazione internazionale nel settore dell’innovazione
Secondo l’articolo 28 capoverso 1 LPRI tra i compiti della Confederazione vi è quello promuovere la cooperazione internazionale della Svizzera nel settore dell’innovazione. Il nuovo articolo 22 capoverso 1 AP-LPRI enuncia il principio finora mancante a livello di legge secondo cui Innosuisse si assume compiti in questo campo. Al tempo stesso i compiti di sovranità nazionale legati alla cooperazione internazionale nel settore dell’innovazione – che non possono essere svolti da Innosuisse – rimangono di competenza dell’amministrazione ministeriale. Secondo il principio sancito nell’articolo 6 capoverso 3 lettera b LPRI, nell’adempimento dei suoi compiti internazionali Innosuisse deve tenere conto della cooperazione internazionale degli altri organi della ricerca e della Confederazione.
Come già accennato, d’ora in poi tutti i compiti di Innosuisse in materia di promozione devono essere disciplinati nella LPRI. Per questo il capoverso 2 prevede la possibilità di avviare cooperazioni con organizzazioni od organismi di promozione esteri ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 LASPI. In questo contesto, nell’esercizio delle sue competenze Innosuisse può stipulare autonomamente contratti ma non accordi di diritto internazionale o simili, che restano di