Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/67: Modifica della legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) · 17 pagine

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1. Situazione iniziale

1.1 Necessità d’intervento e obiettivi

1.1.1 Promozione dell’innovazione

Gli articoli 19 e seguenti della legge del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (LPRI, RS 420.1) descrivono gli strumenti dell’Agenzia svizzera per la promozione dell’innovazione (Innosuisse) che permettono di promuovere l’innovazione fondata sulla scienza. Tali strumenti lasciano però un margine di manovra troppo esiguo per adeguare in tempo utile le misure all’evoluzione della prassi. L’innovazione nasce infatti in un contesto dinamico, nel quale anche le esigenze di promozione possono cambiare in fretta. Nel disciplinare le attività di Innosuisse a livello di legge occorre tenere maggiormente in considerazione questo aspetto.

Gli obiettivi strategici dell’8 dicembre 2017 del Consiglio federale per l’Agenzia svizzera per la promozione dell’innovazione (Innosuisse) negli anni 2018-2020 prevedono che Innosuisse continui a rilevare costantemente il fabbisogno in materia di promozione dell’innovazione fondata sulla scienza, individuando le lacune e le necessità di miglioramento dei suoi strumenti di promozione, e che verifichi approfonditamente tali strumenti in vista del periodo di promozione ERI successivo. Inoltre, [Innosuisse], deve elaborare proposte di adeguamento per gli strumenti e per la regolamentazione pertinente e definire nel programma pluriennale 2021-2024 soluzioni che permettano alla promozione dell’innovazione di adattarsi rapidamente a un contesto mutevole. L’elaborazione del programma pluriennale 2021-2024 di Innosuisse ha dimostrato che gli strumenti esistenti devono essere in parte rielaborati e rinnovati e che occorre crearne di nuovi per soddisfare le esigenze di una promozione dell’innovazione al passo con i tempi.

L’attuale legislazione non tiene conto di alcune esigenze particolari della promozione dell’innovazione. Per questo, con la modifica della LPRI nel settore dell’innovazione, il Consiglio federale propone da un lato che gli strumenti di Innosuisse vengano adeguati alle necessità rilevate nel quadro del programma pluriennale e, dall’altro, che in generale per tali strumenti venga creata una certa flessibilità giuridica che consenta un adeguamento più rapido della promozione dell’innovazione ai cambiamenti sempre più rapidi.

1.1.2 Altre proposte di modifica

Nell’estate del 2018 il Consiglio federale ha approvato la revisione dello statuto dell’Associazione delle Accademie svizzere delle scienze permettendo di concludere la riorganizzazione delle accademie. Nello statuto sono state accolte le fondazioni TA SWISS e Science et Cité. Ora occorre integrare esplicitamente nella LPRI, insieme alle quattro accademie, questi due centri di competenza.

L’attuale tetto massimo delle riserve per il Fondo nazionale svizzero (FNS) e per Innosuisse, fissato al 10 per cento del sussidio federale, limita gli istituti nella definizione di una politica di promozione stabile nel tempo. Grazie a un’apposita deroga, Innosuisse e il FNS potranno garantire un volume costante nel loro operato.

La definizione della ricerca del settore pubblico di cui all’articolo 16 capoverso 1 LPRI deve essere leggermente riformulata per permetterne una migliore leggibilità (solo nella versione tedesca), così come va cambiato l’ordine dei provvedimenti del capoverso 2.

Nella cooperazione internazionale deve essere uniformata la cerchia dei potenziali beneficiari dei diversi sussidi.

1.2 Alternative considerate e soluzione scelta

1.2.1 Promozione dell’innovazione

Per raggiungere gli scopi della promozione dell’innovazione sono state vagliate le seguenti alternative.

Una delle possibilità prevedeva, in futuro, di disciplinare nella LPRI solamente i compiti, gli scopi e i principi della Confederazione nel settore della promozione dell’innovazione e di autorizzare Innosuisse a definire i dettagli in disposizioni subordinate (in particolare nell’ordinanza sui sussidi). Una regolamentazione analoga è già in vigore all’articolo 10 LPRI per il FNS. Questa possibilità è però stata scartata perché la promozione dell’innovazione di Innosuisse si concentra su un settore molto più sensibile dal punto di vista politico-istituzionale rispetto a quello del FNS.

Per gli stessi motivi è stata scartata la possibilità di riportare nella legge solamente i singoli campi d’intervento e di lasciare a Innosuisse la facoltà di introdurre, nell’ambito di tali campi, nuovi strumenti di promozione nell’ordinanza sui sussidi.

Viene invece proposto di mantenere a livello di legge i singoli provvedimenti di sostegno, le principali condizioni di promozione e la cerchia dei potenziali beneficiari dei sussidi. In particolare per la promozione di progetti d’innovazione, di gran lunga lo strumento più importante per il diritto dei sussidi, la legge fissa un quadro molto preciso, che viene però esteso in determinati casi per garantire l’efficacia e la competitività internazionale della promozione dell’innovazione