Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/67: Modifica della legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) · 17 pagine
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federali di ricerca fino all’assegnazione di sussidi (aiuti finanziari). Per una migliore leggibilità, la definizione della ricerca del settore pubblico di cui all’articolo 16 capoverso 1 LPRI deve essere leggermente riformulata, così come va modificato l’ordine dei provvedimenti del capoverso 2.
2.2.5 Sussidi e provvedimenti nella cooperazione internazionale nel settore della ricerca e dell’innovazione
L’articolo 29 capoverso 1 lettera b definisce lo scopo e i potenziali beneficiari dei sussidi federali per la promozione della ricerca, finalizzati a permettere o facilitare la partecipazione svizzera a esperimenti e progetti di organizzazioni o programmi internazionali. La lettera c, invece, definisce lo scopo e i possibili destinatari dei sussidi federali per la promozione della ricerca finalizzati a sostenere la cooperazione bilaterale o multilaterale al di fuori di programmi e organizzazioni internazionali. Nella legge in vigore la cerchia dei potenziali beneficiari è definita in modo diverso alle lettere b e c: nel primo caso sono menzionati i centri di ricerca universitari e i centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo, mentre nel secondo solamente i centri di ricerca universitari. Alla luce della prassi attuale in materia di sussidi, la cerchia dei beneficiari dovrà essere uniformata.
2.3 Attuazione
L’avamprogetto comprende una modifica della LASPI determinata dal fatto che tutte le attività di promozione di Innosuisse devono essere riportate in una sola legge, la LPRI. L’articolo 3 capoversi 3 e 4 e l’articolo 4 capoverso 1 LASPI vengono trasferiti nella LPRI. Gli articoli 19-22a dell’avamprogetto LPRI (AP-LPRI) stabiliscono che l’esecuzione spetta a Innosuisse. Questa situazione rispecchia quanto avviene oggi. Già in base al diritto vigente, Innosuisse disciplina i dettagli della propria attività di promozione nell’ordinanza sui sussidi, conformemente all’articolo 23 LASPI. La nuova normativa comporterà la rielaborazione dell’ordinanza sui sussidi e delle disposizioni d’esecuzione del Consiglio dell’innovazione di Innosuisse (art. 10 cpv. 1 lett. f LASPI). L’ordinanza sui sussidi necessita dell’approvazione del Consiglio federale; le cerchie interessate verranno consultate preventivamente. La modifica riguardante le riserve del FNS (art. 10 cpv. 6 LPRI) deve essere specificata nell’O-LPRI.
3. Commento ai singoli articoli
Modifica della legge federale del 14 dicembre 20128 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (LPRI)
Art. 4 lett. a num. 2 Organi di ricerca
La proposta di modifica tiene conto della nuova composizione dell’associazione inserendo al numero 2 della lettera a i nuovi membri ovvero le fondazioni Science et Cité e TA-SWISS. Solo per la versione tedesca: secondo l’articolo 1 dello statuto il nome completo dell’associazione è «Akademien der Wissenschaften Schweiz»; il cambiamento del nome viene quindi ripreso nella legge.
Art. 10 cpv. 6 Riserve del FNS
Precisazione: per il calcolo delle riserve si prende come valore di riferimento il sussidio federale annuo. Pertanto, l’anno contabile si riferisce allo stesso anno del sussidio federale (anno n).
La proposta di modifica consente al Consiglio federale di autorizzare eccezionalmente in un dato anno il superamento dell’aliquota massima del 10 per cento qualora ciò sia necessario affinché il FNS possa rispettare gli oneri preliminari per le assegnazioni di sussidi per la promozione della ricerca negli anni successivi e garantire in maniera costante il livello di promozione previsto nel periodo determinante senza effetti stop and go.