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Consultazione 2019/7: Recepimento e trasposizione del pacchetto di riforme concernente il Sistema d'informazione Schengen (SIS) «Sviluppo dell'acquis di Schengen» e Inserimento delle espulsioni giudiziarie nel SIMIC e allestimento di una statistica ampliata nel settore del rimpatrio · 17 pagine
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Recepimento e trasposizione dei regolamenti (UE) n. 2018/1862, (UE) n. 2018/1861 e (UE)
n. 2018/1860. FF
d. la Segreteria generale di Interpol e gli Uffici centrali nazionali di Interpol di altri Stati, per quanto concerne la ricerca di veicoli e di oggetti, esclusi i dati relativi alle persone;
e. gli uffici della circolazione stradale e della navigazione, per quanto concerne i veicoli, i natanti nonché i relativi documenti e le targhe di immatricolazione;
f. l’autorità incaricata di effettuare i controlli di sicurezza relativi alle persone conformemente all’articolo 21 capoverso 1 LMSI;
g. la Segreteria di Stato dell’economia e le autorità cantonali e comunali di migrazione e preposte al mercato del lavoro, per verificare se uno straniero è iscritto nel sistema d’informazione;
h. le autorità di rilascio di cui all’articolo 4 della legge del 22 giugno 200130 sui documenti d'identità, per accertare se esistono eventuali motivi per rifiutare il rilascio di documenti d'identità;
i. il SIC, per la ricerca del luogo di dimora di persone e per la ricerca di veicoli secondo la legge federale del 25 settembre 201531 sulle attività informative (LAIn);
ibis. L’Ufficio federale dell’aviazione, per quanto concerne gli aeromobili, inclusi i relativi documenti, i motori e altre parti identificabili;
iterla SEM, nell’ambito dell’adempimento dei suoi compiti in quanto servizio nazionale ETIAS;
iquaterla SEM nonché le autorità cantonali e comunali di migrazione, per verificare le condizioni per l’entrata e il soggiorno in Svizzera;
j. le altre autorità giudiziarie e amministrative designate mediante ordinanza dal Consiglio federale.
5Il sistema di ricerca informatizzato di persone e oggetti può essere collegato con altri sistemi d'informazione per consentire agli utenti menzionati al capoverso 4 di consultare gli altri sistemi d'informazione con un'unica interrogazione, sempre che essi dispongano dei necessari diritti d'accesso.
Art. 16 Parte nazionale del Sistema d’informazione Schengen
1Fedpol gestisce la parte nazionale del Sistema d'informazione Schengen (N-SIS), avvalendosi della collaborazione di altre autorità federali e cantonali. Il N-SIS è un sistema informatizzato di elaborazione dei dati per memorizzare segnalazioni internazionali.
30 RS 143.1
31 RS 121