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Consultazione 2019/7: Recepimento e trasposizione del pacchetto di riforme concernente il Sistema d'informazione Schengen (SIS) «Sviluppo dell'acquis di Schengen» e Inserimento delle espulsioni giudiziarie nel SIMIC e allestimento di una statistica ampliata nel settore del rimpatrio · 17 pagine

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Recepimento e trasposizione dei regolamenti (UE) n. 2018/1862, (UE), n. 2018/1861 e (UE)

n. 2018/1860. FF

5I seguenti uffici possono accedere, per mezzo di una procedura di richiamo, ai dati che figurano nel N-SIS per svolgere i compiti di cui al capoverso 2:

a. le autorità menzionate al capoverso 4 lettere a-e;

abisil SIC esclusivamente allo scopo di prevenire, accertare o investigare reati di terrorismo o altri reati gravi.

b. le autorità doganali e di confine per il:

1. controllo di frontiera conformemente al codice frontiere Schengen,

2. controllo doganale sul territorio svizzero;

c. la SEM dopo il confronto sistematico dei dati del sistema d’informazione sui passeggeri con il N-SIS, conformemente all’articolo 104a capoverso 4 LStrI;

d. la SEM, le rappresentanze svizzere in Svizzera e all’estero e le missioni, le autorità cantonali di migrazione competenti in materia di visti e le autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze, la Segreteria di Stato e la Direzione politica del Dipartimento federale degli affari esteri per l’esame delle domande e l’adozione delle relative decisioni conformemente al codice dei visti39;

e. la SEM e le autorità cantonali e comunali di migrazione per:

1. verificare le condizioni di entrata e di soggiorno in Svizzera dei cittadini di Stati terzi e prendere le decisioni del caso,

2. svolgere la procedura per l’acquisizione o la perdita della cittadinanza nel quadro della LCit;

f. la SEM, le autorità cantonali di migrazione e quelle di polizia per l’identificazione dei richiedenti l’asilo e dei cittadini di Stati terzi che entrano o soggiornano illegalmente in Svizzera;

g. le autorità che pronunciano ed eseguono le misure di allontanamento e di respingimento secondo l’articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale, l’articolo 66a o 66abisdel Codice penale oppure l’articolo 49a o 49abisdel Codice penale militare, la LStrI o la LAsi;

h. gli uffici cantonali incaricati di registrare le armi;

i. l’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC);

j. gli uffici della circolazione stradale e della navigazione.

6Nella misura in cui il SIC tratta i dati del N-SIS, si applica la legge del 28 settembre 201840 sulla protezione dei dati in ambito Schengen.

39 Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 610/2013, GU L 182 del 29.6.2013, pag. 1

40 Legge federale del 28 settembre 2018 che attua la direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ai fini di