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Consultazione 2019/7: Recepimento e trasposizione del pacchetto di riforme concernente il Sistema d'informazione Schengen (SIS) «Sviluppo dell'acquis di Schengen» e Inserimento delle espulsioni giudiziarie nel SIMIC e allestimento di una statistica ampliata nel settore del rimpatrio · 17 pagine

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Recepimento e trasposizione dei regolamenti (UE) n. 2018/1862, (UE) n. 2018/1861 e (UE)

n. 2018/1860. FF

l’Amministrazione federale delle dogane e le autorità cantonali di polizia incaricate del controllo alle frontiere esterne Schengen o sul territorio nazionale ne informano l’ufficio SIRENE.

3Se in relazione a una segnalazione nel SIS è necessario consultare le competenti autorità di altri Stati Schengen, la consultazione è effettuata mediante l’ufficio SIRENE. Il Consiglio federale disciplina i dettagli della procedura.

Art. 68c Conferma dell’avvenuta partenza

1Se il cittadino di uno Stato terzo segnalato nel SIS conformemente all’articolo 68a capoverso 1 lascia lo spazio Schengen, la competente autorità di controllo alla frontiera rilascia una conferma dell’avvenuta partenza all’attenzione dell’ufficio SIRENE. L’ufficio SIRENE la trasmette allo Stato Schengen segnalante affinché quest’ultimo cancelli nel SIS la segnalazione concernente il rimpatrio.

2L’ufficio SIRENE inoltra le conferme dell’avvenuta partenza trasmesse da altri Stati Schengen all’autorità segnalante in Svizzera affinché quest’ultima cancelli la segnalazione.

3Se un’autorità svizzera ha emesso una decisione di rimpatrio, la competente autorità di controllo alla frontiera rilascia la conferma dell’avvenuta partenza all’attenzione dell’autorità svizzera competente affinché quest’ultima cancelli la segnalazione.

Art. 68d Cancellazione delle segnalazioni nel SIS

1Le segnalazioni di cui all’articolo 68a capoverso 1 sono cancellate nel SIS dall’autorità segnalante non appena:

a. l’interessato ha lasciato lo spazio Schengen;

b. le decisioni sono state revocate o annullate; o

c. è noto che l’interessato ha ottenuto la cittadinanza di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS.

2Le segnalazioni di cui all’articolo 68a capoverso 2 sono cancellate nel SIS dall’autorità segnalante non appena:

a. la durata del divieto d’entrata o della misura di respingimento dell’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abisCP oppure dell'articolo 49a o 49abisCPM è scaduta;

b. le decisioni sono state revocate o annullate; o

c. è noto che l’interessato ha ottenuto la cittadinanza di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS.

3Al momento di cancellare le segnalazioni di rimpatrio in quanto l’interessato ha lasciato lo spazio Schengen, è attivata senza indugio nel SIS la segnalazione corrispondente ai fini del respingimento e del divieto di soggiorno.