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Consultazione 2019/7: Recepimento e trasposizione del pacchetto di riforme concernente il Sistema d'informazione Schengen (SIS) «Sviluppo dell'acquis di Schengen» e Inserimento delle espulsioni giudiziarie nel SIMIC e allestimento di una statistica ampliata nel settore del rimpatrio · 17 pagine

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Recepimento e trasposizione dei regolamenti (UE) n. 2018/1862, (UE) n. 2018/1861 e (UE)

n. 2018/1860. FF

7I dati del N-SIS possono essere richiamati tramite un’interfaccia in comune utilizzando altri sistemi d'informazione, nella misura in cui gli utenti dispongano delle autorizzazioni del caso.

8Per quanto necessario, i dati contenuti nel sistema di ricerca informatizzato di polizia, nel sistema automatico d’identificazione delle impronte digitali in virtù dell’articolo 354 del Codice penale e nel sistema d'informazione centrale sulla migrazione di cui all’articolo 1 della legge federale del 20 giugno 200341 sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo possono essere trasferiti nel N-SIS per via informatizzata.

9Basandosi sugli accordi di associazione alla normativa di Schengen, il Consiglio federale disciplina:

a. il diritto d’accesso per il trattamento delle varie categorie di dati;

b. la durata di conservazione dei dati, la sicurezza dei dati e la collaborazione con altre autorità federali e i Cantoni;

c. le autorità di cui al capoverso 4 autorizzate a inserire direttamente nel N-SIS determinate categorie di dati;

d. le autorità e i terzi cui possono, in casi specifici, essere comunicati dati;

e. i diritti degli interessati, in particolare quello di ottenere informazioni nonché di poter consultare, far rettificare o distruggere i dati che li riguardano;

f. l’obbligo di comunicare a posteriori agli interessati che le segnalazioni nel N-SIS giusta il capoverso 4 sono state distrutte, se:

1. tali persone non hanno potuto rendersi conto dell’inserimento delle segnalazioni nel N-SIS,

2. non vi si oppongono interessi preponderanti inerenti al procedimento penale o di terzi, e

3. la comunicazione a posteriori non richiede mezzi sproporzionati;

g. la responsabilità degli organi federali e cantonali in materia di protezione dei dati.

9Per quanto attiene ai diritti di cui al capoverso 8 lettere e ed f, sono fatti salvi l’articolo 8 della presente legge e gli articoli 63–66 LAIn42.

prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali (Sviluppo dell’acquis di Schengen), FF 2018 5079, RU…, RS …

41 RS 142.51

42 RS 121