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Consultazione 2019/7: Recepimento e trasposizione del pacchetto di riforme concernente il Sistema d'informazione Schengen (SIS) «Sviluppo dell'acquis di Schengen» e Inserimento delle espulsioni giudiziarie nel SIMIC e allestimento di una statistica ampliata nel settore del rimpatrio · 17 pagine

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Recepimento e trasposizione dei regolamenti (UE) n. 2018/1862, (UE), n. 2018/1861 e (UE)

n. 2018/1860. FF

c. decisioni di esecuzione emanate dai Cantoni in seguito a un’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abisCP9 o dell’articolo 49a o 49abisCPM10;

d. allontanamenti con ordine esecutivo secondo gli articoli 44 e 45 LAsi11;

2L’autorità competente inserisce nel SIS i dati dei cittadini di Stati terzi oggetto di divieti di entrata secondo gli articoli 67 e 68 capoverso 3 della presente legge o della misura di respingimento di un’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abisCP oppure dell'articolo 49a o 49abisCPM, sempreché siano soddisfatte le condizioni del regolamento (UE) n. 2018/186112.

3La SEM può trasmettere al SIS i dati biometrici già disponibili nel sistema automatico d’identificazione delle impronte digitali (AFIS) in virtù dell’articolo 354 CP o nel sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC). La trasmissione può avvenire in modo automatizzato.

4Le autorità competenti registrano nel SIMIC i dati personali della persona da segnalare e, se non ancora disponibili nell’AFIS o nel SIMIC, i suoi dati biometrici (immagine del viso e impronte digitali) affinché siano forniti al SIS in caso di segnalazioni di decisioni di rimpatrio e ai fini del respingimento e del divieto di soggiorno.

5In caso di segnalazioni da parte di fedpol, quest’ultimo può trasmettere al SIS i dati biometrici già disponibili nell’AFIS. La trasmissione può avvenire in modo automatizzato. Se non sono disponibili dati biometrici, fedpol può ordinare alle autorità che constatano un riscontro su queste segnalazioni di rilevarli ulteriormente allo scopo di completare la segnalazione.

6Il Consiglio federale disciplina la procedura e le competenze per la registrazione e la trasmissione dei dati di cui ai capoversi 1–5 ai fini delle segnalazioni nel SIS.

Art. 68b Autorità incaricata dello scambio di informazioni supplementari

1Il centro di contatto, di coordinamento e di consultazione per lo scambio di informazioni relative alle segnalazioni inserite nel SIS (ufficio SIRENE) è incaricato dello scambio tra le competenti autorità degli Stati Schengen di informazioni supplementari sui cittadini di Stati terzi inseriti nel SIS secondo l’articolo 68a capoversi 1 e 2.

2Non appena constatano che un cittadino di uno Stato terzo segnalato ai fini del rimpatrio da un altro Stato Schengen non ha osservato l’obbligo di rimpatrio,

9 RS 311.0

10 RS 142.51

11 RS 142.31

12 Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006, GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14.