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Consultazione 2019/7: Recepimento e trasposizione del pacchetto di riforme concernente il Sistema d'informazione Schengen (SIS) «Sviluppo dell'acquis di Schengen» e Inserimento delle espulsioni giudiziarie nel SIMIC e allestimento di una statistica ampliata nel settore del rimpatrio · 17 pagine
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Recepimento e trasposizione dei regolamenti (UE) n. 2018/1862, (UE), n. 2018/1861 e (UE)
n. 2018/1860. FF
2Il N-SIS serve a sostenere gli uffici federali e cantonali nell’adempimento dei compiti seguenti:
a. arrestare una persona o, se ciò non è possibile, individuarne il luogo di dimo-
ra ai fini di un’inchiesta penale, eseguire una pena oppure una misura o procedere all’estradizione;
abis. cercare autori presunti di reato la cui identità è sconosciuta;
b. ordinare, eseguire e controllare le misure di allontanamento e di respingi-
mento secondo l’articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale, l’articolo 66a o 66abisdel Codice penale32 oppure l’articolo 49a o 49abisdel Codice penale militare del 13 giugno 192733, la LStrI34 o la LAsi35 nei confronti di persone che non sono cittadini di uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen secondo l’allegato 3;
c. individuare il luogo di dimora di persone scomparse;
d. trattenere e prendere in custodia una persona per garantirne l’incolumità, per
applicarle una misura di protezione dei minori o degli adulti, per ricoverarla a scopo di assistenza o per prevenire minacce;
e. individuare il domicilio o il luogo di dimora di testimoni nonché di persone
accusate o imputate nell’ambito di un procedimento penale o condannate alla conclusione dello stesso;
f. raccogliere e scambiare informazioni mediante una sorveglianza discreta, un
controllo di indagine o un controllo mirato di persone, veicoli o altri oggetti allo scopo di avviare un procedimento penale, eseguire una pena, prevenire minacce per la pubblica sicurezza o salvaguardare la sicurezza interna o esterna;
g. ricercare veicoli, aeromobili e natanti, inclusi i motori e altre parti identifi-
cabili, nonché container, documenti ufficiali, targhe di immatricolazione o altri oggetti;
h. verificare se i veicoli, gli aeromobili e i natanti, inclusi i motori, presentati o
sottoposti alla registrazione possono essere immatricolati;
hbis. verificare se le armi sottoposte all’obbligo di dichiarazione e i relativi deten-
tori possono essere registrati;
i. confrontare in modo sistematico i dati del sistema d’informazione sui pas-
seggeri con il N-SIS, conformemente all’articolo 104a capoverso 4 LStrI.
j. verificare le condizioni di entrata e di soggiorno dei cittadini di Stati terzi in
Svizzera e prendere le decisioni del caso;
32 RS 311.0
33 RS 321.0
34 RS 142.20
35 RS 142.31