Progetto
Consultazione 2019/7: Recepimento e trasposizione del pacchetto di riforme concernente il Sistema d'informazione Schengen (SIS) «Sviluppo dell'acquis di Schengen» e Inserimento delle espulsioni giudiziarie nel SIMIC e allestimento di una statistica ampliata nel settore del rimpatrio · 17 pagine
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Recepimento e trasposizione dei regolamenti (UE) n. 2018/1862, (UE), n. 2018/1861 e (UE)
n. 2018/1860. FF
d. disciplina la trasmissione dei dati segnaletici da parte delle autorità federali competenti e dei Cantoni.
5Ai fini delle segnalazioni nel SIS, la SEM o l’Ufficio federale di polizia (fedpol) può trasporre i dati al N-SIS e al SIS con procedura automatizzata.
Art. 355e cpv. 1
1Fedpol gestisce il servizio centrale (ufficio SIRENE) per lo scambio di informazioni supplementari con gli Stati Schengen.
5. Legge federale del 13 giugno 200821 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione
Art. 15 Sistema di ricerca automatizzato di polizia
1Fedpol gestisce, in collaborazione con i Cantoni, un sistema di ricerca informatizzato di persone e oggetti. Il sistema serve a sostenere le autorità federali e cantonali nell'adempimento dei compiti seguenti:
a. arrestare una persona o individuarne il luogo di dimora nell’ambito di un’inchiesta penale o dell’esecuzione di una pena o di una misura;
abiscercare autori presunti di reato la cui identità è sconosciuta;
b. eseguire misure di protezione delle persone:
1. trattenere o prendere in custodia una persona per applicarle una misura di protezione dei minori o degli adulti o per ricoverarla a scopo di assistenza,
2. prevenire il rapimento internazionale di minori, previo ordine di un’autorità giudiziaria o dell’autorità di protezione dei minori e degli adulti,
3. trattenere adulti capaci di discernimento per garantirne l’incolumità, previo consenso dell’interessato o previo ordine delle autorità cantonali di polizia;
c. individuare il luogo di dimora di persone scomparse nonché trattenerle o prenderle in custodia;
d. eseguire misure di allontanamento e misure coercitive nei confronti di stranieri secondo l'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale, l'articolo 66a o 66abisdel Codice penale22 oppure l’articolo 49a o 49abisdel Codice
21 RS 361
22 RS 311.0