Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/73: Modificazione dell'ordinanza sulle epizoozie · 15 pagine

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Art. 259 cpv. 1 lett. a e b

È stato precisato il riferimento ai sierotipi di Salmonella ed è stata generalizzata la formulazione relativa all’analisi sierologica.

Art. 274d cpv. 1 lett. e e cpv. 4

In caso di infestazione da piccolo coleottero dell’alveare, in futuro quale provvedimento aggiuntivo è previsto l’impiego di cosiddette colonie sentinella per attirare i piccoli coleotteri dell’alveare eventualmente ancora presenti. Appena terminato il risanamento dell’apiario e il trattamento del suolo, una colonia di api organizzata dal veterinario cantonale è collocata nell’azienda apicola interessata. Entro la fine di ottobre, ogni 14 giorni l’ispettore degli apiari competente effettua un controllo visivo della colonia sentinella per rintracciare un eventuale infestazione da piccolo coleottero dell’alveare. Inoltre posiziona delle trappole nella colonia sentinella che vanno controllate regolarmente. In occasione dell’ultimo controllo in dicembre la colonia sentinella viene distrutta ed eliminata.

Con questo provvedimento aggiuntivo si intende garantire che, al termine del risanamento di un apiario infetto, i piccoli coleottori dell’alveare siano effettivamente spariti. Se l’USAV ordina di rinunciare alla distruzione delle colonie di api o dei nidi di bombi e al trattamento del suolo perché in tal modo non si può impedire la diffusione del piccolo coleottero dell’alveare, è pure possibile fare a meno della creazione di una colonia sentinella.

Art. 282 e 282a

Nel quadro dell’introduzione della sorveglianza sanitaria delle aziende di acquacoltura (cfr. commento all’art. 23) sono stati anche adeguati i provvedimenti per la lotta contro la necrosi emopoietica infettiva (IHN), la setticemia virale emorragica (VHS) e l’anemia infettiva dei Salmonidi (ISA). In futuro il veterinario cantonale potrà limitare lo svuotamento, la pulizia e la disinfezione ai soli impianti di detenzione infetti, purché gli impianti non infetti dispongano di un sistema di approvvigionamento idrico indipendente e siano divisi dagli impianti infetti in misura sufficiente da impedire la propagazione dell’epizoozia (art. 282 cpv. 2 lett. b). Per giunta è possibile rinunciare all’uccisione o alla macellazione dei pesci detenuti in un impianto non infetto (art. 282 cpv. 2 lett. a).

In caso di epizoozia, d’ora in poi il veterinario dovrà inoltre ordinare, in aggiunta al sequestro di 1° grado, una zona di protezione direttamente attorno all’azienda di acquacoltura infetta nonché una zona di sorveglianza più estesa che include la zona di protezione (art. 282 cpv. 3). L’obiettivo di queste zone è di individuare ulteriori unità infette e impedire la diffusione degli agenti patogeni. L’estensione della zona di protezione e della zona di sorveglianza deve essere stabilita caso per caso, tenendo conto dei fattori che influenzano il rischio di propagazione di IHN, VHS e ISA.

All’interno della zona di protezione e della zona di sorveglianza valgono prescrizioni particolari: le autorità devono infatti provvedere al prelievo di campioni e all’analisi di tutte le aziende di acquacoltura e acque libere in cui vivono pesci ricettivi alla IHN, alla VHS o alla ISA (art. 282 cpv. 4 lett. a). Nella zona di sorveglianza, le analisi vanno tuttavia effettuate soltanto a campione (art. 282 cpv. 5). Fino alla revoca della zona di protezione e della zona di sorveglianza, le aziende o parti di esse per le quali le analisi hanno dato un risultato negativo devono essere sottoposte a un controllo sanitario una volta al mese (art. 282 cpv. 4 lett. b). Inoltre i pesci di specie ricettive alla IHN, alla VHS o alla ISA possono lasciare la zona di protezione e la zona di sorveglianza solo a determinate condizioni e con l’autorizzazione del veterinario cantonale