Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/73: Modificazione dell'ordinanza sulle epizoozie · 15 pagine
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Art. 229f
Il vaccino contro la zoppina disponibile in commercio consente di lenire o reprimere i sintomi della malattia per circa quattro mesi, ma non di eliminare gli agenti patogeni della zoppina eventualmente presenti in un effettivo di ovini. La sola vaccinazione non impedisce nemmeno l’introduzione dell’agente patogeno in un effettivo.
Siccome per la diagnostica mediante il test con tampone in un effettivo si procede a una selezione di ovini basata sui rischi, è importante evitare che degli animali eventualmente affetti dalla zoppina non vengano individuati perché i sintomi dell’epizoozia risultano celati. Per questo motivo si intende vietare la vaccinazione nei quattro mesi precedenti a un nuovo periodo di analisi (cpv. 2). Ne consegue che la vaccinazione è proibita già nei quattro mesi che precedono l’inizio del programma di lotta. Durante il periodo di analisi, la vaccinazione è permessa solo se le analisi effettuate nell’azienda detentrice di ovini hanno dato un risultato negativo (cpv. 1).
Art. 229g
Se il risultato delle analisi è positivo, ossia viene accertata la presenza dell’agente patogeno della zoppina in un’azienda detentrice di ovini, l’effettivo interessato deve essere posto sotto sequestro e risanato senza indugio.
Come ricordato nel commento relativo all’articolo 228c, a seconda del contesto e dell’azienda esistono diverse procedure per un risanamento efficace. I detentori di animali decidono autonomamente quale metodo e quale procedura esatta adottare per il risanamento. L’USAV mette a loro disposizione informazioni sui metodi di risanamento collaudati.
Prima di poter revocare il sequestro semplice di 1° grado occorre un’analisi di verifica che attesti il buon esito del risanamento (cfr. art. 228c cpv. 1 frase 2).
In determinati casi, il veterinario cantonale può, d’intesa con il detentore di animali, rinunciare a un prelievo di campioni e ordinare direttamente il risanamento dell’effettivo (cpv. 2). In questo modo, se il contagio da zoppina appare palese e clinicamente manifesto e indubbio si possono risparmiare i relativi costi di analisi.
Anche per le aziende detentrici di ovini positive alla zoppina, il veterinario ha la possibilità, a determinate condizioni atte a minimizzare i rischi, di concedere deroghe al sequestro (cpv. 3). Animali di effettivi colpiti dalla zoppina possono ad esempio essere condotti prima della macellazione a mercati di bestiame separati designati a tale scopo.
Art. 229h
Il risanamento immediato in linea di principio è nell’interesse dei detentori di animali se in primavera intendono condurre per tempo i loro animali agli alpeggi per l’estivazione. Per evitare la diffusione della zoppina, ai detentori di animali che non osservano le sue prescrizioni il veterinario cantonale può ad ogni modo imporre, a loro spese, il prelievo di campioni e/o i provvedimenti necessari per il risanamento di un’azienda detentrice di ovini.
Art. 229i
Poiché la durata del programma di lotta è limitata a cinque anni, ancora prima della sua conclusione sarà importante decidere come andare avanti. Per questo motivo l’USAV, d’intesa con i veterinari cantonali e i rappresentanti dell’allevamento ovino, valuterà continuamente i