Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/73: Modificazione dell'ordinanza sulle epizoozie · 15 pagine

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fuori dell’azienda. Il rischio di contaminazione di un’azienda detentrice di animali con agenti di epizoozie può essere limitato ad esempio mediante l’installazione di saracinesche e porte tra le stalle e gli spazi antistanti, il cambio di vestiti e scarpe prima di entrare nelle stalle (in particolare da parte dei visitatori) e l’eliminazione rapida e sicura di animali morti utilizzando tragitti brevi. Grazie a questi provvedimenti si può anche ridurre al minimo il pericolo che eventuali agenti patogeni si diffondano al di fuori dell’azienda in questione.

Art. 15d cpv. 1 lett. d n. 5

In questa disposizione, l’espressione «nomi d’allevamento» (dell’equide) è stata modificata in «nomi d’uso». Tale modifica riguarda solo il testo francese e italiano.

Art. 18a cpv. 3bis

Il termine per la notifica di un nuovo apiario, del cambio dell’apicoltore o della chiusura dell’apiario è ridotto da dieci a a tre giorni lavorativi, in analogia ai corrispondenti termini per le aziende detentrici di animali ad unghia fessa. Abbreviando il termine per la notifica, si riduce il lasso di tempo in cui le api possono essere spostate in un nuovo apiario ed eventualmente già di nuovo allontanate senza che l’apiario sia noto al Cantone. Ciò contribuisce a un migliore controllo del traffico di animali per quanto concerne le api.

Art. 19a cpv. 2 e 3

In linea di principio, gli apicoltori sono tenuti a notificare all’ispettore degli apiari il trasferimento di api di un apiario in un’altra azienda d’ispezione. Quest’obbligo non sussiste invece per il trasferimento di nuclei di fecondazione in stazioni di fecondazione. Per condurre le regine alle stazioni di fecondazione, oggi si utilizzano in misura crescente nuove pratiche apicole che, oltre alle regine e api vergini, comprendono anche i fuchi e la covata. Al fine di chiarire per quali pratiche apicole vale l’eccezione all’obbligo di notificare il trasferimento di cui all’articolo 19a capoverso 2, occorre inserire una definizione di «nucleo di fecondazione» nell’OFE. Siccome questa nozione è utilizzata una sola volta, essa non viene definita nell’articolo 6, ma direttamente nell’articolo 19a. Per motivi redazionali, il vigente capoverso 2 è suddiviso in due capoversi.

Art. 23

In futuro, le aziende di acquacoltura che presentano un elevato rischio di propagazione e diffusione di epizoozie (cpv. 1) dovranno essere sottoposte a un’ispezione sanitaria periodica da parte di un veterinario con esperienza nell’ambito della salute degli animali acquatici. Tale esperienza è data se il veterinario in questione lavora in quest’ambito, vale a dire se il trattamento di animali acquatici rientra tra le prestazioni da lui offerte. Non si richiedono però un titolo di specializzazione o qualifiche simili. L’ispezione sanitaria può avvenire contestualmente a una visita all’azienda nel quadro di una convenzione relativa ai medicamenti veterinari (cfr. art. 10 ordinanza sui medicamenti veterinari [SR 812.212.27]). I rispettivi costi sono a carico dei detentori di animali. Durante l’ispezione devono essere documentati gli aspetti menzionati nel capoverso 2. La documentazione va conservata per cinque anni ed esibita su richiesta agli organi preposti alla polizia sanitaria (cpv. 4).