Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/73: Modificazione dell'ordinanza sulle epizoozie · 15 pagine

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2. Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

L’inserimento della zoppina, e in particolare del relativo programma di lotta (cfr. art. 228-229i), nell’OFE comporta oneri supplementari per i servizi veterinari cantonali: durante i cinque anni del programma di lotta, nei mesi invernali dovranno infatti controllare tutte le aziende detentrici di ovini presenti sul proprio territorio. Le risorse necessarie per le rispettive attività di coordinamento e i costi per i prelievi di campioni (indennità per i veterinari e costi delle analisi di laboratorio) costituiscono un aggravio per i Cantoni durante questo periodo, compensato tuttavia dai benefici attesi dal programma di lotta (cfr. considerazioni al n. 3).

La modifica prevista per quanto concerne la sorveglianza delle salmonelle nel pollame, che attribuisce maggiori responsabilità agli avicoltori (art. 257), sgrava invece i servizi veterinari cantonali.

3. Ripercussioni per l’economia

Il programma di lotta contro la zoppina comporta oneri supplementari per i detentori di animali interessati, da un lato per via della partecipazione ai costi per il programma di lotta e, dall’altro, a causa del dispendio supplementare di tempo per il risanamento di un effettivo infetto. Questi oneri supplementari si giustificano però considerando il previsto miglioramento della salute degli ovini e i relativi risparmi a lungo termine. In base a uno studio sull’impatto economico della zoppina per i detentori di ovini condotto dal Politecnico federale di Zurigo e dall’Università di Berna nel 2015, i relativi costi annui ammontano attualmente a circa 6,5 milioni di franchi (perdite di produzione e spese di trattamento). Questi costi sono però prevedibilmente destinati a diminuire notevolmente già dopo il primo anno del programma di lotta.

In base alle stime attuali dell’USAV, le spese per il programma nazionale di lotta (per la Confederazione, i Cantoni e i detentori di animali) saranno interamente compensate dopo 10-15 anni circa. A ciò si aggiunge il considerevole miglioramento del benessere degli animali nell’ambito dell’allevamento ovino già nel primo anno del programma di lotta, che comporterà ripercussioni positive tra l’altro anche per la reputazione della produzione ovina svizzera. Pertanto gli oneri supplementari si giustificano in considerazione del miglioramento a lungo termine della salute degli animali e dei conseguenti risparmi.

Per gli avicoltori, i maggiori obblighi inerenti al prelievo di campioni per la sorveglianza delle salmonelle determinano un onere supplementare, la cui entità appare però sostenibile.

IV. Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Le modifiche delle ordinanze proposte sono compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera, in particolare con l’allegato veterinario dell’Accordo bilaterale agricolo tra la Svizzera e l’UE (RS 0916.026.81, all. 11), e servono all’armonizzazione con quest’ultimo.