Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/73: Modificazione dell'ordinanza sulle epizoozie · 15 pagine
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i veterinari cantonali e i più importanti rappresentanti del settore, l’USAV stabilirà in quale anno avviare il programma di lotta. Per garantire l’omogeneità dei controlli a livello nazionale, disciplinerà inoltre i dettagli relativi allo svolgimento del suddetto programma in una direttiva tecnica (cpv. 5).
L’organizzazione e lo svolgimento dei controlli dei singoli effettivi di ovini competono in linea di principio ai Cantoni, che devono provvedere all’attuazione del programma di lotta entro i termini stabiliti (cpv. 4). Per rispettare tali termini, essi devono tra l’altro reclutare abbastanza personale per il prelievo dei campioni e designare i laboratori per le analisi in tempo utile prima dell’inizio della stagione di controlli.
Art. 229a-229c
Sulla base dell’articolo 31a LFE, è prevista la riscossione temporanea di una tassa presso i detentori di animali per il finanziamento parziale del programma nazionale di lotta contro la zoppina (art. 229b). Nel contempo viene definita la parte dei costi a carico dei Cantoni.
Tra i costi computabili figurano le spese necessarie per lo svolgimento del programma nazionale di lotta (art. 229a cpv. 1); inoltre è stato stabilito l’ammontare delle indennità per le prestazioni fornite da terzi nel quadro del programma (art. 229a cpv. 2). Il prelievo di campioni è indennizzato con un importo forfettario compreso tra 125 e 200 franchi a seconda della grandezza e dell’ubicazione dell’azienda detentrice di animali. Nella direttiva tecnica relativa al programma di lotta (cfr. art. 229 cpv. 5), l’USAV fisserà i criteri per il calcolo dell’importo forfettario.
Prima di un nuovo periodo di analisi, i diversi laboratori che effettuano delle analisi riconosciute nel quadro del programma di lotta comunicano all’USAV e ai Cantoni la loro tariffa per l’analisi di un campione aggregato, che non può superare 40 franchi (art. 229a cpv. 2 lett. b in combinato disposto con cpv. 3).
La tassa annuale riscossa presso i detentori di ovini deve servire a coprire circa la metà dei costi delle analisi di laboratorio; la restante parte dei costi computabili è a carico dei Cantoni (art. 229c cpv. 1). I costi per le analisi di laboratorio non crescono in maniera lineare all’aumentare della grandezza dell’azienda detentrice di ovini. A seconda del numero di animali, per l’effettivo da analizzare occorrono da uno a tre campioni aggregati. Un campione aggregato comprende i tamponi di uno-dieci animali: per un effettivo di ovini sono in ogni caso sufficienti tre campioni aggregati al massimo, dato che a partire da 30 animali bastano tre campioni aggregati prelevati secondo determinati criteri per confermare o escludere con sufficiente certezza la presenza dell’agente patogeno della zoppina all’interno dell’effettivo in questione. I detentori di animali contribuiscono ai costi per le analisi di laboratorio con un importo forfettario annuo per ciascun campione aggregato.
Prima dell’inizio di un nuovo periodo di analisi, l’USAV calcola l’ammontare esatto di questa somma forfettaria in modo tale che i detentori di ovini coprano la metà dei costi delle analisi di laboratorio, le spese postali e i costi per la riscossione della tassa (art. 229b cpv. 4). I costi totali per le analisi di laboratorio comprendono i costi per l’analisi di tutte le aziende detentrici di ovini durante il periodo di analisi e gli eventuali costi per l’analisi di verifica di singole aziende per controllare il buon esito di un risanamento effettuato (cfr. art. 229a cpv. 1 lett. a e b). I costi per il prelievo e l’analisi di eventuali ulteriori campioni non rientrano invece nei costi del programma di lotta.
L’USAV non si occupa direttamente della riscossione della tassa, ma delega questo compito a un terzo (p. es. Identitas). Con le tasse riscosse, quest’ultimo indennizza direttamente i singoli laboratori in base al numero di analisi effettuate, i cui risultati sono inseriti dai laboratori