Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/73: Modificazione dell'ordinanza sulle epizoozie · 15 pagine
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III. Modifica di altri atti normativi
1. Ordinanza BDTA
L’ordinanza BDTA (RS 916.404.1) è stata modificata per rendere visibile lo stato sanitario riguardo alla zoppina degli ovini e delle aziende detentrici di ovini nella banca dati sul traffico di animali. Siccome l’accesso a questi dati avviene direttamente da ASAN, un’aggiunta all’articolo 4 non sarebbe stata opportuna. Pertanto si è optato per l’introduzione di una nuova disposizione, che disciplina anche l’accesso ai dati, sempre direttamente da ASAN, concernenti lo stato sanitario riguardo alla BVD di animali della specie bovina, bufali e bisonti (art. 4b). Grazie a questo modifica, i capoversi 3 e 4 dell’articolo 4 possono essere abrogati. L’aggiunta inerente allo stato sanitario riguardo alla zoppina degli ovini è stata inserita anche negli articoli 12 e 16, che regolamentano i diritti di accesso ai dati della banca dati sul traffico di animali (BDTA).
Nell’allegato 1 numero 5 sono inoltre stati adeguati i dati relativi ai volatili da cortile che i detentori di animali devono notificare al gestore della BDTA: in futuro occorrerà indicare anche l’età in settimane di vita al momento della stabulazione (lett. f). Questa informazione aiuta le autorità competenti a determinare il momento in cui nelle aziende detentrici di pollame occorre prelevare i campioni di cui all’articolo 257 capoversi 2 e 6 OFE. Gli avicoltori potranno inoltre inserire indicazioni facoltative sul pollaio (p. es. «capannone a sinistra», «uscita a destra»; lett. h), che facilitano la distinzione tra i diversi effettivi di un’azienda detentrice di pollame.
2. Ordinanza SISVet
L’articolo 4 lettera g dell’ordinanza SISVet menziona i terzi incaricati tra i servizi e le persone che possono trattare online i dati del sistema d’informazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell’ambito dell’esecuzione (ASAN) e del sistema d’informazione per i dati di laboratorio (ALIS). Contrariamente alla sezione relativa ad ASAN, che include una norma specifica concernente l’accesso da parte di terzi incaricati (art. 11), la sezione inerente ad ALIS non prevede una tale disposizione. Per garantire il diritto di accesso di terzi incaricati nel quadro del programma nazionale di lotta contro la zoppina (cfr. commenti agli art. 229a-229c), nell’articolo 19 è stata inserita un’aggiunta che conferisce ai terzi incaricati l’accesso online ai dati sulle analisi e ai dati standard di ALIS per adempiere i compiti conformemente al loro mandato (lett. e). Inoltre è stata apportata una modifica redazionale alla frase introduttiva.
IV. Ripercussioni
1. Ripercussioni per la Confederazione
Il programma nazionale di lotta contro la zoppina (cfr. art. 229-229i) richiede un ampliamento di ASAN. I relativi costi ammontano a circa 180 000 franchi, a cui si aggiungono costi d’esercizio annui pari a circa 100 000 franchi. Per l’USAV risulterà un certo aumento degli oneri in termini di personale dovuti al coordinamento e alla pianificazione globale dello svolgimento del programma di lotta. L’USAV dovrà inoltre organizzare e tenere corsi per le persone che nelle aziende detentrici di ovini si occuperanno del prelievo di campioni e realizzare vari materiali informativi, soprattutto per quanto riguarda il risanamento degli effettivi di ovini colpiti dalla zoppina. Tutte queste spese, coperte con le risorse attualmente disponibili, sono giustificate dai benefici attesi dal programma di lotta (cfr. considerazioni al n. 3).