Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/73: Modificazione dell'ordinanza sulle epizoozie · 15 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 6Fedlex · Rapporto esplicativo

Art. 218 rubrica e cpv. 2

Con la prova dell’assenza dell’AEC in Svizzera, il Servizio veterinario svizzero ha cessato la sorveglianza attiva di questa epizoozia. Il capoverso 2 dell’articolo 218 può quindi essere abrogato. Se in futuro dovesse nuovamente rivelarsi necessaria la sorveglianza dell’AEC, essa potrà avvenire sulla base dell’articolo 76a (programma nazionale di sorveglianza). Ciò comporta l’adeguamento della rubrica.

Titolo prima dell’art. 228 e art. 228

La zoppina è un’epizoozia che colpisce soprattutto gli ovini. Per questo motivo, la lotta contro tale malattia è focalizzata innanzitutto su questa specie.

A volte, oltre alle pecore possono essere colpiti dalla zoppina anche capre e stambecchi. Bovini e altri ruminanti ne sono affetti più raramente, ma possono comunque contribuire alla diffusione dell’agente patogeno. Pertanto, il veterinario cantonale deve avere la possibilità di ordinare provvedimenti anche per gli altri ruminanti tenuti come animali domestici insieme agli ovini se ciò è necessario ai fini della lotta contro la zoppina negli ovini.

Art. 228a

La malattia è provocata dal batterio Dichelobacter nodosus, che in linea generale assume due forme: una benigna e una virulenta. Siccome di norma sono solo i ceppi virulenti a portare alla comparsa della zoppina negli ovini, le disposizioni relative alla lotta contro tale epizoozia valgono solo se è accertata la presenza di questo tipo di ceppi.

Nel 2013 alla facoltà di veterinaria Vetsuisse dell’Università di Berna è stato sviluppato un metodo diagnostico in laboratorio che consente di attestare la presenza di Dichelobacter nodosus e distinguere in modo affidabile ceppi benigni e virulenti. Utilizzando bastoncini di ovatta, si prelevano campioni dallo spazio interdigitale, poi analizzati in laboratorio mediante una reazione PCR. Questo metodo è ormai ampiamente affermato e utilizzato sistematicamente in particolare nei Cantoni Grigioni e Glarona. Il suo impiego verrà disciplinato in dettaglio nel quadro di una direttiva tecnica. Eventuali ulteriori metodi diagnostici che verranno sviluppati in futuro potranno anch’essi essere riconosciuti dall’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV).

Art. 228b

In caso di sospetta presenza dell’agente patogeno della zoppina in un effettivo di ovini, per evitare un’ulteriore propagazione dell’epizoozia viene disposto il sequestro semplice di 1° grado dell’azienda detentrice di ovini interessata finché un’analisi ordinata dal veterinario confuta tale sospetto.

Art. 228c

In caso di epizoozia, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell’azienda detentrice di ovini interessata o proroga il sequestro di cui all’articolo 228b. Il sequestro vale unicamente per gli effettivi di ovini dell’azienda in questione, a meno che, sulla base dell’articolo 228 capoverso 2, il veterinario disponga provvedimenti anche per altri animali domestici.