Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/73: Modificazione dell'ordinanza sulle epizoozie · 15 pagine

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Art. 51 cpv. 2bis

In base all’articolo 51 capoverso 2 sono i Cantoni a rilasciare l’autorizzazione di effettuare l’inseminazione artificiale di animali. Nel quadro dell’attività esecutiva dei Cantoni, si è posta a volte la questione della validità di quest’autorizzazione anche al di fuori del Cantone che l’ha rilasciata. Per mettere in chiaro che l’autorizzazione vale solo nel Cantone che l’ha rilasciata, è stato aggiunto un apposito capoverso all’articolo 51.

Art. 59 cpv. 1

Il vigente articolo 59 capoverso 1 sancisce l’obbligo per i detentori di animali di accudire e curare gli animali in modo adeguato e di prendere i provvedimenti necessari per mantenerli sani. In futuro, i detentori saranno inoltre tenuti a utilizzare i medicamenti veterinari in modo oculato e a garantire la biosicurezza all’interno della loro azienda (per la nozione di biosicurezza, cfr. il commento all’art. 6 lett. lter). Entrambi gli aspetti sono fondamentali per garantire la salute e quindi anche il benessere degli animali. Il ricorso a medicamenti veterinari è necessario quando essi sono indispensabili per curare un animale malato e pertanto consentono di evitare sofferenze inutili, ma va effettuato con cautela limitandosi allo stretto indispensabile. Tale aggiunta costituisce un adeguamento al diritto dell’UE, la cui normativa in materia di sanità animale3 recentemente approvata impone maggiori responsabilità alle persone che si occupano di animali per quanto riguarda la salute di questi ultimi (art. 10), nonché una precisazione dell’obbligo per i detentori di animali, sancito dall’articolo 11 LFE, di provvedere affinché gli animali non siano esposti al pericolo di epizoozie.

Sezione 3 (art. 104 e 105)

Cfr. commento all’articolo 2 lettere b e c.

Art. 116 cpv. 2, art. 118, art. 118a e art. 119

L’OIE ha ridotto il periodo d’incubazione della peste suina classica da sei a due settimane nel 2006, e quello della peste suina africana da 40 a 15 giorni nel 2008. Questi periodi d’incubazione sono anche stati ripresi nella nuova normativa in materia di sanità animale dell’Unione europea (cfr. nota a piè di pagina 3). Non è pertanto più opportuno mantenere il periodo d’incubazione di 40 giorni, soprattutto tenendo conto del fatto che un’eventuale comparsa della peste suina africana in Svizzera comporterebbe notevoli conseguenze, sia sotto il profilo economico che nell’ottica della protezione degli animali, per le aziende detentrici di suini situate all’interno di una zona di protezione o di una zona di sorveglianza. Di conseguenza il periodo d’incubazione è ridotto a 15 giorni (art. 116 cpv. 2).

Per la peste suina africana (PSA), il pericolo di contagio a partire da un’azienda vicina è notevolmente inferiore che in caso di peste suina classica (PSC). Per questo motivo, gli articoli a carattere generale relativi alle epizoozie altamente contagiose (art. 77 segg.) sono applicabili alla PSA, ma non alla PSC. Siccome il movimento di animali nelle zone di protezione e di

3 Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»), GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.