Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/73: Modificazione dell'ordinanza sulle epizoozie · 15 pagine
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sorveglianza va disciplinato in maniera distinta per le due epizoozie, le modifiche nell’articolo 118 riguardano soltanto la PSA. L’articolo 118a vale per la PSC, mentre nell’articolo 119 sono state inserite le modifiche inerenti alla revoca dei provvedimenti di sequestro nelle zone di sorveglianza.
Art. 126 lett. a
Cfr. commento all’articolo 2 lettere b e c.
Art. 134 cpv. 1 lett. f
In caso di comparsa di carbonchio ematico, in futuro il veterinario cantonale in aggiunta ai provvedimenti già previsti dovrà ordinare la pastorizzazione del latte degli animali rimanenti dell’effettivo sotto sequestro. Questa prescrizione è parte delle raccomandazioni comuni dell’OIE, dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), e soddisfa quindi le condizioni per esportazioni verso determinati Paesi terzi come ad esempio la Russia.
Art. 174e cpv. 1 lett. f e cpv. 2 e 2bis
Per le aziende in cui sono diagnosticati casi di BVD, vi è un rischio accresciuto che nei mesi successivi alla comparsa si verifichino nuovi casi di contagio. Accanto al sequestro delle vacche gravide dell’effettivo potenzialmente infette e all’analisi riguardo alla BVD dei vitelli neonati, ai fini della diagnosi (precoce) o dell’esclusione di un’eventuale nuova infezione da BVD si prevede ora un ulteriore provvedimento, ossia l’analisi sierologica di un gruppo di giovani bovini riguardo alla BVD (cpv. 2bis) entro un anno dalla revoca dei sequestri (vale a dire il sequestro semplice di 1° grado secondo l’articolo 69 ed eventuali divieti di trasferimento secondo l’articolo 68a). Nel capoverso 1 lettera f e nel capoverso 2 del testo francese si è proceduto a precisazioni redazionali.
Art. 180c cpv. 1
Sulla base di nuove conoscenze scientifiche, l’UE con il regolamento 2018/9694 ha adeguato il materiale a rischio specificato di ovini e caprini. In base a tale regolamento, non sono più considerati materiale a rischio specificato le tonsille di ovini e caprini di età superiore a 12 mesi o a cui è spuntato un incisivo permanente nonché la milza e l’ileo di ovini e caprini di qualsiasi età. Continuano invece a rientrare in questa categoria il cervello nella scatola cranica, gli occhi e il midollo spinale di ovini e caprini di età superiore ai dodici mesi o a cui è spuntato un incisivo permanente. Questi sottoprodotti devono essere eliminati dalla catena alimentare umana e animale. La modifica del summenzionato regolamento viene recepita nell’OFE.
4 Regolamento (UE) 2018/969 della Commissione, del 9 luglio 2018, che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per la rimozione di materiale specifico a rischio da piccoli ruminanti, GU L 174 del 10.7.2018, pag. 12.