Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/73: Modificazione dell'ordinanza sulle epizoozie · 15 pagine
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nel sistema dʼinformazione per i dati di laboratorio (ALIS). Il necessario accesso ad ALIS è accordato ai terzi mediante una modifica (cfr. anche parte III, n. 2) dell’ordinanza concernente i sistemi d’informazione per il servizio veterinario pubblico (O-SISVet, SR 916.408).
I laboratori fatturano i costi di laboratorio non coperti dalle tasse dei detentori di ovini al Cantone che ha commissionato l’analisi del campione (art. 229c cpv. 3).
Un’eventuale eccedenza delle tasse versate dai detentori di ovini è rimborsata ai Cantoni o alle casse cantonali delle epizoozie in base al rispettivo numero di ovini (art. 229c cpv. 4).
Art. 229d
Le persone che si occupano del prelievo di campioni nel quadro del programma nazionale di lotta sono tenute a frequentare un corso di mezza giornata organizzato dall’USAV per acquisire conoscenze di base sulla lotta contro la zoppina e sul modo corretto di prelevare i campioni (cpv. 2). Se la persona in questione non è un veterinario, ma ad esempio un assistente di studio veterinario, il prelievo di campioni deve avvenire sotto la responsabilità di un veterinario (cpv. 1). Il prelievo dei campioni nei singoli effettivi avviene in funzione dei rischi: singoli ovini vengono selezionati e analizzati sulla base di determinati criteri.
Per il successo del programma nazionale di lotta sono di fondamentale importanza un buon coordinamento e un’efficace gestione dei dati. A tale scopo, come stabilito nel capoverso 3, i dati relativi ai campioni prelevati vengono registrati e gestiti nel sistema d’informazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell’ambito dell’esecuzione (ASAN).
È altresì importante che i laboratori comunichino senza indugio i risultati delle analisi negativi (cpv. 4), così da consentire alle aziende detentrici di ovini esenti da zoppina di trasferire liberamente i loro animali il più presto possibile (cfr. art. 229e cpv. 1).
Art. 229e
Affinché il programma nazionale di lotta abbia successo, è importante che solo gli ovini di aziende esenti da zoppina entrino in contatto con esemplari di altri effettivi. Ciò vale in particolare per mercati, fiere e aste di bestiame e manifestazioni simili nonché per il pascolo comune (p. es. estivazione sugli alpeggi), dato che in questi casi l’incontro tra animali di diversi effettivi può favorire la diffusione dell’agente patogeno.
Dall’inizio del programma di lotta, durante il periodo di analisi potranno quindi essere trasferiti in altre aziende detentrici di ovini solo gli ovini provenienti da un’azienda per la quale l’ultimo controllo ufficiale ha escluso la presenza dell’agente patogeno (cpv. 1 lett. a).
Per agevolare i detentori di animali, durante il periodo di analisi continua a essere possibile il traffico di animali tra aziende detentrici di ovini per le quali il risultato delle analisi non è ancora disponibile (cpv. 1 lett. b.). In tal modo, anche in futuro gli ovini potranno essere trasferiti su pascoli invernali comuni o partecipare a mercati di bestiame che si svolgono d’inverno. Gli ovini possono tuttavia essere riportati da questi pascoli o mercati soltanto in aziende non ancora analizzate.
Nell’intervallo tra i periodi di analisi, vale a dire tra il 15 aprile e il 15 ottobre, il trasferimento di animali è invece possibile solo per gli esemplari provenienti da aziende esenti in maniera comprovata da zoppina. In certi casi, il veterinario cantonale può comunque autorizzare deroghe a determinate condizioni.