Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/73: Modificazione dell'ordinanza sulle epizoozie · 15 pagine

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progressi nella lotta contro la zoppina e deciderà per tempo l’ulteriore procedura da seguire. L’USAV stilerà un rapporto sulle analisi compiute durante il programma di lotta nonché sulla valutazione del suddetto programma al termine dello stesso.

Se dovesse delinearsi il raggiungimento degli obiettivi del programma, alla conclusione dello stesso la zoppina potrà ad esempio essere sorvegliata mediante il prelievo di campioni nel quadro del programma annuale di sorveglianza di cui all’articolo 76a. Ciò consentirebbe di mantenere lo stato di salute degli ovini svizzeri raggiunto e, all’occorrenza, di adottare dei provvedimenti.

È anche ipotizzabile che, al termine del programma di lotta o in caso di un mutamento sostanziale dei presupposti, il Consiglio federale venga esortato a modificare le disposizioni sulla zoppina nell’ordinanza sulle epizoozie.

Art. 238 cpv. 3 lett. a nonché art. 238a cpv. 1 lett. a e abis, cpv. 1bise cpv. 2 frase introdut-

tiva e lett. b

I giovani animali si infettano nutrendosi del latte di animali portatori dell’agente infettivo della paratubercolosi. Per i detentori di animali, l’uccisione e l’eliminazione dei giovani animali può costituire un provvedimento molto drastico. Poiché, a differenza degli animali adulti infetti, i giovani animali non possono trasmettere l’agente infettivo o perlomeno non in grandi quantità, non è in linea di principio immediatamente necessario allontanare dall’effettivo e uccidere questi esemplari. Per assicurare comunque una crescita di valore ai detentori, tali animali possono rimanere nell’effettivo ed essere macellati fino a un’età di 12 mesi. Permane però il divieto di trasferimento e l’obbligo di lasciare l’azienda solo per la macellazione diretta.

Art. 257

Nell’ambito della sorveglianza delle salmonelle nel pollame, alcuni prelievi di campioni finora di competenza del veterinario ufficiale in futuro saranno effettuati dagli avicoltori (cpv. 2). In questo modo si intende ampliare e rafforzare il controllo autonomo degli operatori per quanto concerne l’immissione in commercio di derrate alimentari sicure. I servizi veterinari cantonali elaboreranno delle istruzioni destinate agli avicoltori per agevolare tali prelievi. Per gli animali da allevamento, l’intervallo dei prelievi durante il periodo della deposizione passa da due a tre settimane (cpv. 4).

Sono previste facilitazioni per gli animali da ingrasso purché diversi prelievi consecutivi attestino l’assenza di salmonelle (cpv. 5). Non appena però in un effettivo viene nuovamente accertata la presenza di salmonelle, per un anno tutti gli effettivi devono risultare negativi al test delle salmonelle prima che sia sufficiente il prelievo di campioni una volta l’anno.

Grazie al rafforzamento del controllo autonomo da parte degli avicoltori, in futuro i servizi veterinari dovranno prelevare meno campioni. Inoltre i prelievi potranno essere effettuati non solo dal veterinario ufficiale, ma anche da altri collaboratori del servizio veterinario cantonale o da veterinari incaricati che dispongono delle necessarie conoscenze (cpv. 6).

Art. 258 cpv. 1bis

Se è il servizio veterinario cantonale stesso ad attribuire l’incarico di analizzare i campioni, l’obbligo per i laboratori di inviare una copia dei risultati al veterinario cantonale diventa inutile, poiché, in qualità di committente, riceverà in ogni caso la suddetta copia. Pertanto il capoverso 1bispuò essere abrogato.