Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/73: Modificazione dell'ordinanza sulle epizoozie · 15 pagine

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Di norma gli effettivi di ovini vengono risanati mediante una buona cura degli unghioni e il loro regolare lavaggio con disinfettanti adatti. La scelta del trattamento migliore per l’effettivo colpito spetta tuttavia in linea di principio ai detentori di animali (eventualmente d’intesa con il veterinario dell’effettivo).

Al termine di un risanamento andato a buon fine, il sequestro può essere revocato solo se l’analisi di verifica dell’azienda detentrice di ovini ha dato un risultato negativo.

Art. 228d

La zoppina di norma può essere evitata grazie a una buona gestione degli effettivi e curata mediante metodi di risanamento adeguati. I detentori di animali non ricevono indennità per le perdite di animali dovute alla zoppina o ai provvedimenti ordinati dalle autorità nel quadro della lotta contro questa epizoozia.

Sezione 5a: Programma nazionale di lotta contro la zoppina

La zoppina negli ovini, che costituisce anche un serio problema di protezione degli animali (cfr. commento all’art. 4), è stata sistematicamente combattuta dapprima nel Cantone dei Grigioni e poi anche nel Cantone di Glarona e nel Principato del Liechtenstein. Ciononostante si verificano continuamente ricadute con la reintroduzione della malattia in effettivi già risanati, probabilmente a causa, fra l’altro, dell’estivazione promiscua con ovini di altri Cantoni. Ciò dimostra che la lotta contro l’agente patogeno della zoppina, se condotta unicamente da singoli detentori di ovini o anche su scala regionale o cantonale, a lungo termine non risulta efficace. Approvando la mozione Hassler 14.3503 (Lotta contro la zoppina delle pecore a livello nazionale), il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di creare le premesse per una lotta coordinata alla zoppina degli ovini su tutto il territorio nazionale. Con la presente sezione si provvede ora all’attuazione della mozione.

Nel giugno 2015, nel quadro di un progetto l’USAV ha elaborato un programma nazionale di lotta contro la zoppina insieme ai principali attori dell’allevamento ovino in Svizzera, grazie al quale le ripercussioni sanitarie ed economiche della zoppina possono essere ridotte in maniera duratura e sostenibile.

Art. 229

Il programma di lotta prevede il controllo della presenza dell’agente patogeno della zoppina in tutti gli effettivi di ovini durante il semestre invernale (cpv. 2). In questo lasso di tempo (periodo di analisi), la maggior parte degli ovini si trova nelle rispettive aziende e il traffico di animali è notevolmente inferiore ai periodi dell’anno più caldi.

L’obiettivo del programma di lotta è di ridurre entro cinque anni in Svizzera la quota di aziende detentrici di ovini colpite da ceppi batterici patogeni al di sotto dell’1 per cento (cpv. 3).

L’inizio del programma di lotta a livello nazionale presuppone che tutti gli attori siano preparati in tal senso. In particolare occorre prima introdurre il nuovo controllo del traffico di animali per i piccoli ruminanti5 e consolidare la banca dati sul traffico di animali. Previa consultazione con

5 Cfr. a tale proposito la modifica dell’OFE in RU 2018 2069, che entrerà in vigore l’1.1.2020.