Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/73: Modificazione dell'ordinanza sulle epizoozie · 15 pagine

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(art. 282 cpv. 6). La reintroduzione di animali nell’azienda di acquacoltura di regola può avvenire solo dopo che sono trascorse sei settimane dalla conclusione dei lavori di risanamento (art. 282a cpv. 3). Il sequestro può essere revocato se le analisi effettuate quattro settimane dopo la reintroduzione degli animali attestano che l’azienda non è infetta e anche le analisi di cui all’articolo 282 capoverso 4 lettera c hanno dato un risultato negativo (art. 282a cpv. 5).

Prescrizioni dettagliate in merito alla procedura da seguire in presenza di IHN, VHS e ISA sono disponibili nelle direttive tecniche concernenti i provvedimenti in caso di epizoozia di necrosi emopoietica infettiva (IHN), di setticemia virale emorragica (VHS) e di anemia infettiva dei Salmonidi (ISA) nei pesci.

Sezione 3 (art. 285-287)

Cfr. commento all’articolo 4 lettera q.

Art. 295 cpv. 1

Non esiste più un «Servizio di ispezione del latte», pertanto può essere eliminato dall’elenco delle aziende e delle organizzazioni che devono prestare aiuto agli organi di polizia epizootica nell’esercizio delle loro attività ufficiali.

Art. 295a

In futuro, le imprese per il trasporto di viaggiatori, i gestori di aeroporti e porti, le agenzie di viaggio e i fornitori di servizi dovranno informare la loro clientela sulla comparsa di epizoozie altamente contagiose in Svizzera o all’estero e sulle limitazioni e i divieti correlati a tale comparsa, se ciò è necessario per evitare la diffusione di un’epizoozia. Le informazioni devono essere fornite in particolare mediante manifesti od opuscoli distribuiti ai viaggiatori principalmente all’ingresso e all’uscita dal Paese o lungo le strade principali. In questo modo si intende sensibilizzare la popolazione riguardo alle possibili vie e forme di trasmissione delle epizoozie, riducendo così il rischio della loro diffusione. In veste di servizio competente, l’USAV metterà a disposizione il materiale informativo e istruirà le parti interessate.

Art. 297 cpv. 2 lett. g

Il pericolo che un’epizoozia venga introdotta in Svizzera dall’estero non sussiste soltanto se essa compare nelle regioni confinanti, ma anche quando insorge in una zona geograficamente lontana dalla Svizzera. Nel caso della peste suina africana, diffusa principalmente in Europa orientale, vi è ad esempio il rischio che venga introdotta in Svizzera da persone che importano prodotti di carne suina da questa regione e li eliminano in maniera inadeguata. Pertanto è stata estesa la portata della presente disposizione: in futuro, l’USAV potrà prendere provvedimenti per evitare l’introduzione di un’epizoozia in Svizzera in tutti i casi in cui sussiste questo rischio, e non soltanto quando essa insorge nelle regioni confinanti. Questi provvedimenti dipendono dall’epizoozia e dal relativo stato della scienza. Per quanto concerne la peste suina africana, tra i possibili provvedimenti si possono citare l’innalzamento di barriere, lo svuotamento regolare delle pattumiere pubbliche e la raccolta delle carcasse di cinghiali.

Art. 312 cpv. 2 lett. e

Si tratta di una modifica redazionale, resasi necessaria in seguito alla menzione di ALIS nell’articolo 229c capoverso 2.