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Consultazione 2019/76: Iv.pa. Per retribuzioni adeguate e contro gli eccessi salariali delle aziende della Confederazione e di aziende parastatali · 15 pagine

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14. Legge federale del 10 ottobre 199737 concernente le imprese d’armamento della Confederazione

Art. 1 cpv. 2bis, 2tere 2quater

2bisLa rimunerazione annua massima versata ai quadri di grado più elevato, al personale retribuito con importi analoghi e ai membri del consiglio d’amministrazione non può superare un milione di franchi. Questo importo si basa sull’indice nazionale dei prezzi al consumo di 102,1 punti (stato dell’indice: 31 agosto 2019). L’importo viene adeguato all’evoluzione dell’indice.

2terPer il rimanente, l’articolo 6a capoversi 1bis–6bisdella legge del 24 marzo 200038 sul personale federale si applica per analogia alla rimunerazione e alle altre condizioni contrattuali.

2quaterI capoversi 2bise 2tersi applicano per analogia anche alle imprese con sede in Svizzera e in cui la maggioranza del capitale e dei voti è detenuta dalla società di partecipazione.

Art. 6a Disposizioni transitorie della modifica del [Datum]

I contratti di lavoro e i mandati esistenti al momento dell’entrata in vigore della modifica del [Datum] che prevedono una rimunerazione annua superiore all’importo massimo fissato dall’articolo 1 capoverso 2biso il versamento di un’indennità di partenza devono essere adeguati entro un anno dall’entrata in vigore della modifica del [Datum] o all’inizio del nuovo mandato. Trascorso questo termine, l’articolo 1 capoversi 2bis–2quatersi applica a tutti i contratti di lavoro e a tutti i mandati.

15. Legge federale del 20 giugno 200339 sulla promozione del settore alberghiero

Art. 12 cpv. 3bis

3bisL’articolo 6a capoversi 1bis–6bisdella legge del 24 marzo 200040 sul personale federale si applica per analogia alla rimunerazione e alle altre condizioni contrattuali dei quadri di grado più elevato, del personale retribuito con importi analoghi e dei membri dell’amministrazione.

Art. 20a Disposizioni transitorie della modifica del [Datum]

I contratti di lavoro e i mandati esistenti al momento dell’entrata in vigore della modifica del [Datum] che prevedono il versamento di un’indennità di partenza devono essere adeguati entro un anno dall’entrata in vigore della modifica del

37RS 934.21

38 RS 172.220.1

39RS 935.12

40 RS 172.220.1