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Consultazione 2019/76: Iv.pa. Per retribuzioni adeguate e contro gli eccessi salariali delle aziende della Confederazione e di aziende parastatali · 15 pagine

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4bisIn caso di inosservanza delle prescrizioni di cui ai capoversi 1bis–4 il Consiglio federale adotta le misure necessarie al ripristino della situazione legale.

5I principi di cui ai capoversi 1bis–4bissi applicano anche alle aziende con sede in Svizzera e in cui la maggioranza del capitale e dei voti è detenuta da un’azienda o da uno stabilimento soggetto alla presente legge.

6Il Consiglio federale provvede affinché i principi di cui ai capoversi 1bis–4bissiano applicati per analogia a:

a. tutti gli stabilimenti della Confederazione e tutte le aziende con sede in Svizzera disciplinate dal diritto privato e in cui la maggioranza del capitale e dei voti è detenuta dalla Confederazione;

b. tutte le aziende con sede in Svizzera e in cui la maggioranza del capitale e dei voti è detenuta da un’azienda di cui al capoverso 6 lettera a.

6bisI capoversi 1–6 non si applicano alle società le cui azioni sono quotate in borsa. A tali società si applicano gli articoli 663bbise 663c capoverso 3 CO4.5

Art. 19 cpv. 4 secondo periodo

4 … Non hanno diritto a un’indennità i membri della direzione e il personale retribuito con importi analoghi.

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

III

1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Minoranza (Fluri, Campell, Humbel, Jauslin, Romano)

Non entrare in materia

4 RS 220

5 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 7 ott. 2005, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2629; FF 2004 3995)