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Consultazione 2019/76: Iv.pa. Per retribuzioni adeguate e contro gli eccessi salariali delle aziende della Confederazione e di aziende parastatali · 15 pagine
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Art. 9a Rimunerazione e altre condizioni contrattuali convenute con i quadri
di grado più elevato e con i membri del consiglio d’amministrazione
1La rimunerazione annua massima versata ai quadri di grado più elevato, al personale retribuito con importi analoghi e ai membri del consiglio d’amministrazione non può superare un milione di franchi. Questo importo si basa sull’indice nazionale dei prezzi al consumo di 102,1 punti (stato dell’indice: 31 agosto 2019). L’importo viene adeguato all’evoluzione dell’indice.
2Per il rimanente, l’articolo 6a capoversi 1bis–6bisdella legge del 24 marzo 200025 sul personale federale si applica per analogia alla rimunerazione e alle altre condizioni contrattuali.
3Il presente articolo si applica per analogia anche alle imprese con sede in Svizzera e in cui la maggioranza del capitale e dei voti è detenuta dalla Posta SA.
Art. 15a Disposizioni transitorie della modifica del [Datum]
I contratti di lavoro e i mandati esistenti al momento dell’entrata in vigore della modifica del [Datum] che prevedono una rimunerazione annua superiore all’importo massimo fissato dall’articolo 9a o il versamento di un’indennità di partenza devono essere adeguati entro un anno dall’entrata in vigore della modifica del [Datum] o all’inizio del nuovo mandato. Trascorso questo termine, l’articolo 9a si applica a tutti i contratti di lavoro e a tutti i mandati.
9. Legge del 30 aprile 199726 sull’azienda delle telecomunicazioni
Art. 16a Rimunerazione dei quadri di grado più elevato e dei membri del
consiglio d’amministrazione
1La rimunerazione annua massima versata ai quadri di grado più elevato, al personale retribuito con importi analoghi e ai membri del consiglio d’amministrazione non può superare un milione di franchi. Questo importo si basa sull’indice nazionale dei prezzi al consumo di 102,1 punti (stato dell’indice: 31 agosto 2019). L’importo viene adeguato all’evoluzione dell’indice.
2La rimunerazione comprende:
a. per i quadri di grado più elevato e il personle retribuito con importi analoghi, tutte le componenti salariali fisse e variabili, le prestazioni accessorie, le prestazioni destinate alla previdenza professionale ed eventuali altre prestazioni in denaro o prestazioni in natura valutabili in denaro;
b. per i membri del consiglio d’amministrazione, l’onorario, le prestazioni accessorie, eventuali prestazioni destinate alla previdenza professionale ed eventuali altre prestazioni in denaro o prestazioni in natura valutabili in denaro.
25 RS 172.220.1
26 RS 784.11