Progetto
Consultazione 2019/76: Iv.pa. Per retribuzioni adeguate e contro gli eccessi salariali delle aziende della Confederazione e di aziende parastatali · 15 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 9Fedlex · Progetto
3Il presente articolo si applica per analogia anche alle imprese con sede in Svizzera e in cui la maggioranza del capitale e dei voti è detenuta dalla Swisscom SA.
Disposizioni transitorie della modifica del [Datum]
I contratti di lavoro e i mandati esistenti al momento dell’entrata in vigore della modifica del [Datum] che prevedono una rimunerazione annua superiore all’importo massimo fissato dall’articolo 16a devono essere adeguati entro un anno dall’entrata in vigore della modifica del [Datum] o all’inizio del nuovo mandato. Trascorso questo termine, l’articolo 16a si applica a tutti i contratti di lavoro e a tutti i mandati.
10. Legge federale del 24 marzo 200627 sulla radiotelevisione
Art. 32a Rimunerazione e altre condizioni contrattuali convenute con i quadri
di grado più elevato e con i membri del consiglio d’amministrazione
1La rimunerazione annua massima versata ai quadri di grado più elevato, al personale retribuito con importi analoghi e ai membri del consiglio d’amministrazione non può superare un milione di franchi. Questo importo si basa sull’indice nazionale dei prezzi al consumo di 102,1 punti (stato dell’indice: 31 agosto 2019). L’importo viene adeguato all’evoluzione dell’indice.
2Per il rimanente, l’articolo 6a capoversi 1bis–6bisdella legge del 24 marzo 200028 sul personale federale si applica per analogia alla rimunerazione e alle altre condizioni contrattuali.
3Il presente articolo si applica per analogia anche alle imprese con sede in Svizzera e in cui la maggioranza del capitale e dei voti è detenuta dalla SSR.
Art. 35 cpv. 4
4Abrogato
Art. 113a Disposizioni transitorie della modifica del [Datum]
I contratti di lavoro e i mandati esistenti al momento dell’entrata in vigore della modifica del [Datum] che prevedono una rimunerazione annua superiore all’importo massimo fissato dall’articolo 32a capoverso 1 o il versamento di un’indennità di partenza devono essere adeguati entro un anno dall’entrata in vigore della modifica del [Datum] o all’inizio del nuovo mandato. Trascorso questo termine, l’articolo 32a si applica a tutti i contratti di lavoro e a tutti i mandati.
27RS 784.40