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Consultazione 2019/76: Iv.pa. Per retribuzioni adeguate e contro gli eccessi salariali delle aziende della Confederazione e di aziende parastatali · 15 pagine
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1bisFatte salve altre disposizioni di leggi speciali, il Consiglio federale stabilisce la rimunerazione annua massima che può essere versata a titolo individuale nelle singole aziende e nei singoli stabilimenti di cui al capoverso 1.
Minoranza (Piller Carrard, Addor, Barrile, Glättli, Marra, Marti Samira, Masshardt)
1bis… nelle singole aziende e nei singoli stabilimenti di cui al capoverso 1. La rimunerazione annua non può superare un milione di franchi. Questo importo si basa sull’indice nazionale dei prezzi al consumo di 102,1 punti (stato dell’indice: 31 agosto 2019). L’importo viene adeguato all’evoluzione dell’indice.
1terLa rimunerazione comprende:
a. per le persone di cui al capoverso 1 lettera a, tutte le componenti salariali fisse e variabili, le prestazioni accessorie, le prestazioni destinate alla previdenza professionale ed eventuali altre prestazioni in denaro o prestazioni in natura valutabili in denaro;
b. per le persone di cui al capoverso 1 lettera b, l’onorario, le prestazioni accessorie, eventuali prestazioni destinate alla previdenza professionale ed eventuali altre prestazioni in denaro o prestazioni in natura valutabili in denaro.
1quaterNello stabilire la rimunerazione di cui al capoverso 1bisoccorre in particolare tenere conto del rischio imprenditoriale, delle dimensioni e della complessità dell’azienda, del rapporto adeguato con gli altri stipendi all’interno dell’azienda, della retribuzione e delle altre condizioni contrattuali dei quadri superiori dell’Amministrazione federale centrale e del settore interessato.
1quinquiesNel caso delle persone di cui al capoverso 1 non possono essere convenute o versate indennità di partenza. Non sono considerati indennità di partenza i compensi dovuti fino alla fine del rapporto contrattuale in adempimento del contratto di lavoro o del mandato.
2Il Consiglio federale emana principi e disposizioni d’esecuzione relativi alla rimunerazione e alle altre condizioni contrattuali convenute con le persone di cui al capoverso 1, in particolare per quanto concerne la previdenza professionale.
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3bisIl Consiglio federale emana principi relativi all’equa rappresentanza delle comunità linguistiche in seno al consiglio d’amministrazione o in un analogo organo di direzione superiore delle aziende e degli stabilimenti di cui al capoverso 1 lettera a.
Minoranza (Piller Carrard, Barrile, Glättli, Marti Samira, Masshardt, Wermuth)
3bisIl Consiglio federale emana principi relativi all’equa rappresentanza delle comunità linguistiche e dei sessi in seno al consiglio d’amministrazione o in un analogo organo di direzione superiore delle aziende e degli stabilimenti di cui al capoverso 1 lettera a.
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