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Consultazione 2019/76: Iv.pa. Per retribuzioni adeguate e contro gli eccessi salariali delle aziende della Confederazione e di aziende parastatali · 15 pagine

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3. Legge del 4 ottobre 199112 sui PF

Art. 17 cpv. 1 e 1bis

1Il Consiglio federale disciplina nel quadro della legge del 24 marzo 200013 sul personale federale e della legge del 20 dicembre 200614 su PUBLICA le condizioni d’impiego e la previdenza professionale dei membri a tempo pieno del Consiglio dei PF, dei presidenti delle scuole e dei direttori degli istituti di ricerca.

1bisGli altri membri del Consiglio dei PF sono legati alla Confederazione da un mandato di diritto pubblico. Il Consiglio federale stabilisce la rimunerazione e le altre condizioni contrattuali. Sono escluse le indennità di partenza.

Art. 28 cpv. 3, 5, 6 e 7

3, 5e6 Abrogati

7I capoversi 1–4 si applicano per analogia ai membri delle direzioni degli istituti di ricerca.

Titolo dopo l’art. 40i

Sezione 3d: Disposizioni transitorie della modifica del [Datum]

Art. 40j

I contratti di lavoro e i mandati esistenti al momento dell’entrata in vigore della modifica del [Datum] che prevedono il versamento di un’indennità di partenza devono essere adeguati entro un anno dall’entrata in vigore della modifica del [Datum] o all’inizio del nuovo mandato. Trascorso questo termine, gli articoli 17 e 28 si applicano a tutti i contratti di lavoro e a tutti i mandati.

4. Legge dell’11 dicembre 200915 sulla promozione della cultura

Art. 34 cpv. 6, adeguamento del rinvio all’articolo citato

6L’articolo 6a capoversi 1bis–6bisdella legge del 24 marzo 200016 sul personale federale (LPers) si applica per analogia agli onorari e alle altre condizioni contrattuali convenute con i membri del consiglio di fondazione.

12 RS 414.110

13 RS 172.220.1

14 RS 172.222.1

15RS 442.1

16 RS 172.220.1