Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/78: Revisione delle ordinanze relative alla legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 68 pagine
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Art. 47d Attribuzione di un indicativo di chiamata e identificativi per le radiocomunica-
zioni marittime e renane
A seguito del cambiamento di paradigma quanto all’utilizzo delle frequenze, avvenuto con la revisione della LTC, gli indicativi di chiamata e gli identificativi per le radiocomunicazioni marittime e renane non vengono più rilasciati mediante concessione. L’utilizzazione delle frequenze legata a tali impianti è ora soggetta all’obbligo di notifica all’UFCOM (cfr. art. 32 segg. ORad). Si presuppone inoltre l’attribuzione di un indicativo di chiamata ai sensi dell’articolo 19 e dell’appendice 42 del Regolamento delle radio- comunicazioni del 17 novembre 1995 (Regolamento radio, RS 0.784.403.1) nonché l’attribuzione di identificativi conformemente alle disposizioni e alle raccomandazioni dell’UIT (Unione internazionale delle telecomunicazioni) e alla Convenzione regionale del 18 aprile 2012 sulle radiocomunicazioni della navigazione interna. L’attribuzione avviene nell’ambito di un certificato rilasciato ai sensi dell’arti- colo 18 e della raccomandazione 7 allegato 2 del Regolamento radio, la «Ship Station Licence».
Un indicativo di chiamata – sia che si tratti di impianti radio marittimi e renani, aeronautici o amatoriali - è costituito da una sequenza di lettere e cifre che si combinano secondo determinati schemi. I primi caratteri sono usati per identificare la nazionalità della stazione radio. Questi prefissi sono definiti dall’UIT e assegnati agli Stati in uno o più serie. Di solito sono costituiti da due caratteri, di cui almeno uno è una lettera. Alcuni Paesi più grandi usano prefissi di un solo carattere e, in casi eccezionali, tre caratteri; per la Svizzera vale:
HBA-HBZ Switzerland (Confederation of)
HEA-HEZ Switzerland (Confederation of)
Esempi di indicativi di chiamata e identificativi in relazione ad impianti radio marittimi e renani:
navigazione commerciale HB99 ad es. HBDY VULLY in questo caso,
l’UFCOM assegna DY a
yacht, barca sportiva HBY99999999 ad. es. HBY3798 GAB- in questo caso
BIANO l’UFCOM assegna 3798
Imbarcazione per la naviga- HE999999 ad es. HE7666 ACQUA- in questo caso
zione interna sulle vie naviga- RIO l’UFCOM assegna
bili internazionali7666
Nel GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System), il Sistema mondiale di soccorso e di sicu- rezza in mare, i nomi delle navi, gli indicativi di chiamata e gli «identificativi del servizio mobile marit- timo» (MMSI) [MMSI = Maritime Mobile Service Identity] sono utilizzati per identificare le stazioni radio marittime. Contengono generalmente 9 cifre: il codice Paese a 3 cifre (MID) [MID = Maritime Identifi- cation Digit] seguito da una serie di 6 cifre (MID XXXXXX; X = cifre da 0 a 9). In base alle norme radio, ad ogni Paese sono assegnati uno o più codici Paese. L’identificativo del servizio mobile marittimo per la Svizzera è il 269, basato su REC ITU-R M.585. Esempio di identificativo di una stazione di radioco- municazione marittima nel GMDSS: MID 269123456. In questo esempio l’UFCOM assegna
«123456».
Ai dispositivi portatili VHF (altissima frequenza) con DSC (Digital Selective Calling) e GNSS (Global Navigation Satellite System) viene assegnato un identificativo marittimo unico a 9 cifre per un’applica- zione marittima per scopi speciali, che inizia con la cifra 8, seguita dal codice Paese a 3 cifre MID, per la Svizzera 269 (8 MID XXXXX; X = cifre da 0 a 9). La base è REC ITU-R M.585, esempio
826912345. L’UFCOM assegna «12345».
ATIS (Automatic Transmitter Identification System) è un sistema di identificazione automatica dei ra- diotrasmettitori a bordo di imbarcazioni conforme all’allegato B della norma europea ETSI EN
300 698-1. Ogni stazione a bordo di un’imbarcazione che partecipa alle comunicazioni radio per la na-
37/68 Revisione delle ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione