Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/78: Revisione delle ordinanze relative alla legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 68 pagine

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Art. 23b Sorveglianza sull’utilizzazione

Il contenuto dell’articolo 23 capoverso 3 è trasferito al nuovo articolo 23b. L’articolo 23 ORAT si intitola «Attribuzioni subordinate» e, nei capoversi 1 e 2, disciplina l’assegnazione di numeri da un FST regi- strato a un altro FST registrato. Il titolo porta ad ipotizzare che anche il capoverso 3 vigente riguardi solo numeri subattribuiti, cioè soltanto numeri che sono stati messi a disposizione da un FST ad un altro FST. Tuttavia, non è così. Piuttosto, sono interessati tutti i numeri di applicazioni prepagate, com- presi quelli che vengono attribuiti direttamente ai clienti dai titolari delle serie di numeri. Non sembra quindi giuridicamente appropriato che questa disposizione sia inclusa nell’articolo 23 «Attribuzioni su- bordinate». Pertanto, con il nuovo articolo 23b si crea un articolo separato sul tema della «sorve- glianza sull’utilizzazione».

Art. 23c Misure della SECO in caso di violazione della LCSl

Questa nuova disposizione consente alla SECO di richiedere al FST che può essere identificato con certezza di bloccare le chiamate a determinati numeri se l’articolo 3 LCSl è o è stato violato. La rego- lamentazione dell’ORAT rappresenta una norma parallela all’approccio di diritto penale della LCSl con l’obiettivo comune di combattere le chiamate pubblicitarie illecite.

Poiché le chiamate al numero in questione sono inoltrate al fornitore che ha ricevuto la serie di 10 000 numeri dall’UFCOM o a quello al quale il numero è stato trasferito, e quindi una di queste due reti è coinvolta nella chiamata, la chiamata è bloccata in questo punto. I fornitori possono essere identificati consultando le banche dati dell’UFCOM e di Teldas. Inoltre, gli altri fornitori ai quali il numero è stato subattribuito conformemente all’articolo 23 ORAT non possono instradare una chiamata verso il nu- mero in questione senza uno dei due operatori summenzionati.

Il numero è bloccato per un periodo di tempo limitato. Non appena il titolare del numero può essere identificato e raggiunto in Svizzera, il blocco del numero viene revocato. L’intervento è quindi un mezzo relativamente blando per raggiungere l’obiettivo desiderato. I collegamenti al numero saranno bloccati senza previa consultazione. La velocità del blocco è decisiva per la sua efficacia. Anche l’arti- colo 15 dell’ordinanza del 5 novembre 2014 sui domini Internet (ODIn; RS 784.104. 2) prevede il blocco immediato. Tuttavia, una deroga all’art. 15 ODIn ha senso. Infatti, la disposizione dell’ORAT riguarda numeri che, a differenza dei nomi di dominio, sono amministrati e gestiti tecnicamente in modo diverso.

Il capoverso 2 offre inoltre al fornitore che può essere identificato con certezza la possibilità di non do- ver bloccare le chiamate a determinati numeri, a condizione che comunichi immediatamente alla SECO i dati del titolare del numero.

L’articolo 23c ORAT si distingue dalla possibilità per la SECO di ottenere informazioni in base all’arti- colo 15 capoverso 2 della legge federale del 18 marzo 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT; RS 780.1) per il fatto che prevede un meccani- smo di blocco delle comunicazioni e permette alla SECO di rivolgersi direttamente ai fornitori senza passare per il Servizio SCPT.

Art. 24f Messa in servizio e messa fuori servizio

Se un numero attribuito individualmente non viene messo in servizio o fuori servizio entro i termini di cui all’articolo 23f, tale numero ritorna all’UFCOM e può essere riattribuito. La nuova formulazione «questo fatto viene considerato come una rinuncia all’attribuzione [del numero]» chiarisce che il tito- lare del numero perde il diritto al numero e rinuncia pertanto al numero stesso. È quindi direttamente applicabile anche l’articolo 6 lettera b dell’ordinanza del 7 dicembre 2007 sulle tasse nel settore delle

34/68 Revisione delle ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione